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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21918/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con esclusione della sostituzione con detenzione domiciliare. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 47 e 51-ter, l. 26/7/1975 n.354) per avere il Tribunale fondato la revoca sulla gravità delle imputazioni contenute in un'ordinanza di custodia cautelare per fatti antecedenti alla concessione della misura alternativa e per avere disposto la revoca ex tunc. Si deduceva inoltre che la sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari nel procedimento cautelare dimostrerebbe il contrario. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (art. 51-ter l. n.354/1975) per avere omesso di valutare il comportamento rispettoso del ricorrente durante gli arresti domiciliari e l'affidamento in prova, che avrebbero reso idonea la detenzione domiciliare in via subordinata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che la sopravvenienza di una misura cautelare relativa a fatti anteriori sia irrilevante: rileva solo se la nuova valutazione introduce elementi non considerati all'atto della concessione della misura tali da modificare la prognosi favorevole. Il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione complessiva e motivata della personalità del condannato, valorizzando la gravità delle imputazioni (ruolo di promotore/organizzatore dell'associazione per narcotraffico, gestione approvvigionamenti, confezionamento, vendita anche via internet) e la vicinanza temporale dei fatti all'inizio della detenzione e all'ammissione alla misura alternativa; per tali ragioni ha disposto la revoca anche ex tunc, ritenendo che il comportamento dimostrasse l'inesistenza ab initio dell'adesione al progetto rieducativo. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato la valutazione discrezionale del Tribunale secondo cui la detenzione domiciliare non è idonea a eliminare il rischio di recidiva, e ha rilevato che la sostituzione cautelare con arresti domiciliari in altro procedimento non vincola la magistratura di sorveglianza e non è sufficiente a mutare la valutazione complessiva.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Art. 47 e art. 51-ter sono stati interpretati come norme che richiedono una valutazione complessiva della personalità e del rischio di recidiva per la concessione/sostituzione o revoca delle misure alternative; la sopravvenienza di provvedimenti cautelari relativi a fatti anteriori è rilevante solo se introduce elementi nuovi che modificano la prognosi favorevole

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 74; art. 94

    Art. 73 e 74 indicano i delitti per cui il condannato è stato ritenuto responsabile o indagato (tra cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); art. 94 è richiamato in giurisprudenza relativa all'affidamento in casi particolari e la disciplina è estensibile alle valutazioni sull'affidamento ex art. 47

Massime di principio

  • La sopravvenienza di misure cautelari relative a fatti antecedenti alla concessione di una misura alternativa può giustificare la revoca solo se emergono elementi nuovi e significativi non valutabili al momento dell'ammissione alla misura
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con efficacia ex tunc quando il comportamento o gli elementi sopravvenuti dimostrino che non è mai esistita un'adesione reale al progetto rieducativo, purché la decisione sia adeguatamente motivata
  • La valutazione circa la sostituzione con detenzione domiciliare è discrezionale e va effettuata sul complesso della personalità del condannato, della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e del concreto rischio di reiterazione
  • La decisione del giudice per le indagini preliminari (es. sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari) non vincola la magistratura di sorveglianza nella valutazione della permanenza o della revoca di misure alternative
  • In difesa contro una revoca è strategico dimostrare che le nuove risultanze non introducono elementi diversi o più gravi rispetto a quelli già conosciuti all'atto della concessione e documentare condotte effettive e continuative di adesione al progetto rieducativo

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