Cassazione Civile, Ordinanza n. 33823/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società, con rilievi recepiti in un avviso di accertamento per omessa contabilizzazione di ricavi e per versamenti/prelevamenti bancari ritenuti non giustificati, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imponibili e irrogazione di sanzioni. Dopo l'annullamento dell'accertamento in primo e secondo grado, la Corte di cassazione aveva già cassato una precedente decisione della CTR con rinvio, limitatamente alla questione della mancata allegazione di una circolare interpretativa richiamata nell'atto. In sede di rinvio, la CTR ha però ritenuto assorbente un preteso giudicato esterno formatosi in altri giudizi tra le stesse parti, relativi ad altri avvisi di accertamento fondati sulle medesime verifiche, e ha quindi confermato l'annullamento dell'atto. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulla novità delle eccezioni, sostenendo che il giudice di rinvio non poteva prendere in considerazione giudicati esterni già formatisi e deducibili nel precedente giudizio di cassazione; con il secondo motivo, in via subordinata, ha contestato l'efficacia espansiva attribuita a tali giudicati rispetto a un diverso avviso di accertamento relativo all'anno 1995 e a imposte diverse, richiamando l'autonomia dei periodi d'imposta e dei diversi rapporti tributari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che in sede di rinvio non possano essere per la prima volta dedotti giudicati esterni già esistenti e deducibili nel precedente giudizio di legittimità, salvo il caso di giudicato sopravvenuto. Ha inoltre osservato che la precedente sentenza rescindente aveva implicitamente escluso la rilevanza di un giudicato esterno idoneo a precludere il rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice di merito per il riesame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
nel giudizio tributario di secondo grado vieta la proposizione di questioni nuove, ma la CTR ha richiamato il principio secondo cui tale limite non opera per il rilievo officioso del giudicato esterno; la Cassazione ha però chiarito che, nel giudizio di rinvio, restano fermi i limiti derivanti dalla preclusione a introdurre questioni già deducibili in cassazione
art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992
richiamato dall'Agenzia come norma violata nella disciplina del giudizio di rinvio tributario, in combinazione con l'art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio non possono essere formulate nuove conclusioni, domande, eccezioni o tesi difensive, salvo che si faccia valere un giudicato esterno sopravvenuto rispetto alla precedente fase utile di allegazione
richiamato per contestare l'attribuzione di efficacia di giudicato alle sentenze di merito invocate dalla contribuente; la Corte lo considera nel quadro del limite oggettivo e soggettivo del giudicato esterno
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
la precedente sentenza di legittimità aveva affermato che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione non si applica ai richiami a circolari interpretative interne all'amministrazione finanziaria, perché prive di contenuto innovativo verso il contribuente
richiamato nel secondo motivo come disposizione asseritamente violata, ma senza esito autonomo per l'assorbimento del motivo
dedotto a fondamento del primo motivo per vizio processuale relativo alla violazione delle norme sul giudizio di rinvio
dedotto a fondamento del secondo motivo per violazione di legge sostanziale
richiamato nella motivazione della CTR tra le questioni già definite in altri giudizi, con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e al rilascio del documento fiscale
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la parte non può introdurre per la prima volta un giudicato esterno già formatosi e già deducibile nel precedente giudizio di cassazione: il limite alle nuove eccezioni cede solo di fronte a un giudicato sopravvenuto rispetto al momento utile per allegarlo.
- La rilevabilità officiosa del giudicato esterno va coordinata con gli effetti preclusivi della sentenza di cassazione con rinvio: il giudice di rinvio non può riesaminare questioni la cui esclusione sia stata già implicitamente o esplicitamente presupposta dalla decisione rescindente.
- Il giudicato tributario relativo ad altri avvisi o ad altre annualità può avere, in astratto, efficacia espansiva, ma solo entro i limiti della coincidenza delle questioni effettivamente decise e delle condizioni di permanenza degli elementi rilevanti; non può essere utilizzato in modo automatico per bloccare la riassunzione del giudizio su un diverso accertamento.
- Quando la decisione di rinvio è fondata su una sola ratio processuale, l'accoglimento della censura che colpisce tale ratio assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
- La questione dell'allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento non opera allo stesso modo per le circolari interpretative interne dell'amministrazione finanziaria, che non hanno contenuto innovativo nei confronti del contribuente.
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