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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 32/2024, depositata e resa pubblica il 26.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 634/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.11.2024.

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni scolastici indicati nel titolo. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero ha contestato l'insussistenza di un presupposto dell'ottemperanza, sostenendo che la ricorrente si sarebbe limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità senza formulare un'espressa domanda di esecuzione. Il TAR ha ritenuto tale deduzione infondata, poiché l'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida, ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la mancata esecuzione da parte del Ministero e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente sulla carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, da insediarsi per l'ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    l’azione per l’ottemperanza può essere proposta “anche senza previa diffida”

    La previa diffida ad adempiere non costituisce presupposto necessario per proporre l'azione di ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non occorre che il titolo giudiziale rechi la formula esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L'Amministrazione non può giustificare l'inottemperanza deducendo che l'esecuzione spetti a un diverso organo centrale dello stesso Ministero.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi prevista dal titolo esecutivo.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015

    Le somme riconosciute dal titolo giudiziale a titolo di beneficio per l'aggiornamento e la formazione del docente devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida ad adempiere, poiché l'art. 114, comma 1, c.p.a. esclude espressamente tale requisito.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica con i necessari adattamenti.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. la esclude espressamente.
  • L'Amministrazione non può sottrarsi all'ottemperanza sostenendo che la competenza esecutiva appartenga a un diverso organo centrale del medesimo Ministero; l'apparato amministrativo deve assicurare internamente il coordinamento necessario all'esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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