Sentenza del 17/09/2018 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito di lavoro autonomo - inerenza - applicazione del principio di capacità contributiva - è tale. Lavoro autonomo - inerenza - presunzione - natura delle attività effettuate - si può presumere - genericità della descrizione in fattura - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'inerenza della spesa rispetto all'attività professionale dell'ingegnere. L'Amministrazione aveva contestato la deduzione sostenendo, in particolare, che la fattura contenesse una descrizione generica e che non risultasse un precedente contratto scritto tra le parti. La sentenza ha chiarito che l'inerenza è il necessario collegamento tra il costo e l'attività esercitata e discende dal principio costituzionale di capacità contributiva. Tale collegamento può essere desunto dalla natura delle prestazioni e dalle circostanze concrete, anche mediante una presunzione ragionevole, senza che siano indispensabili una descrizione analitica in fattura o un contratto scritto preesistente.
La decisione
La spesa è stata ritenuta deducibile, poiché l'inerenza rispetto all'attività professionale dell'ingegnere poteva essere presunta con ragionevole certezza in base alla natura delle attività svolte dal geometra. La genericità della fattura e l'assenza di un contratto scritto non sono state considerate, da sole, sufficienti a negare la deduzione. È stata inoltre distinta l'inerenza dal diverso principio previsto dall'articolo 109 del d.P.R. 917/1986, relativo all'indeducibilità dei costi riferibili a ricavi esenti.
Norme richiamate
Principio costituzionale di capacità contributiva
Il principio di inerenza deriva dal principio di capacità contributiva e richiede un collegamento effettivo tra il componente economico e l'attività professionale esercitata.
Articolo 109 del d.P.R. 917/1986
La norma riguarda il diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti e non coincide con il principio generale di inerenza.
Massime di principio
- Una spesa sostenuta da un lavoratore autonomo è deducibile quando presenta un collegamento ragionevole e concreto con l'attività professionale, anche se tale collegamento non è dimostrato da un contratto scritto.
- La genericità della descrizione contenuta nella fattura non determina automaticamente l'indeducibilità del costo: occorre valutare complessivamente la natura della prestazione e le circostanze del caso.
- L'inerenza può essere provata anche tramite presunzioni, purché fondate su elementi concreti e tali da rendere ragionevolmente certa la riferibilità della spesa all'attività esercitata.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione esclusivamente per carenze formali della fattura quando la natura della prestazione dimostra il collegamento con l'attività professionale.
- Resta comunque opportuno conservare documentazione integrativa, come incarichi, relazioni, corrispondenza e pagamenti tracciabili, per rendere più agevole la prova dell'inerenza in caso di controllo.
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