Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 della legge n. 289/2002. La questione riguardava l'applicabilità della proroga biennale dei termini per l'accertamento fiscale. La CTR aveva ritenuto che la proroga operasse soltanto nei casi in cui il contribuente potesse effettivamente accedere alle definizioni agevolate previste dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002, escludendola poiché alla data di entrata in vigore della legge era stato notificato soltanto un processo verbale di constatazione e non anche l'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 opera anche quando il contribuente non abbia usufruito del condono, sia perché non ha scelto di farlo, sia perché non ha potuto farlo per ragioni giuridiche o di fatto, come nel caso della previa notifica di un processo verbale di constatazione. La proroga è finalizzata a tutelare l'attività dell'amministrazione finanziaria e non costituisce una sanzione per il contribuente. È stata quindi esclusa la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile per mancanza di soccombenza, ferma restando la possibilità di riproporre le relative questioni davanti al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    La norma prevedeva una proroga biennale dei termini per l'accertamento.

    La proroga biennale opera, in assenza di deroghe espresse, sia quando il contribuente, pur potendolo fare, non si avvale del condono, sia quando non può avvalersene per ragioni giuridiche o di fatto. La sua finalità è consentire agli uffici di gestire il maggiore carico di lavoro derivante dalle procedure di condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8 e 9

    Le disposizioni disciplinavano diverse forme di definizione agevolata. La loro concreta inapplicabilità al contribuente non esclude automaticamente l'operatività della proroga dei termini prevista dall'art. 10.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla possibilità di definire la posizione fiscale sulla base di un processo verbale di constatazione positivo. La Corte ha comunque ritenuto irrilevante, ai fini della proroga, che il contribuente abbia concretamente presentato o potuto presentare la domanda di definizione.

  • D.L. n. 282/2002, art. 5-bis, convertito nella legge n. 27/2003

    La norma ha modificato la disciplina della proroga prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002, applicata dalla Corte nel senso estensivo sopra indicato.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Stabilisce i termini ordinari per la notifica degli avvisi di accertamento. Nel caso concreto, tali termini devono essere considerati prorogati di due anni in forza dell'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Ha costituito il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sulla proroga dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale prevede una proroga dei termini di accertamento collegata a una procedura di condono, la proroga può operare anche nei confronti di chi non abbia definito la propria posizione, se la legge non contiene un'espressa esclusione.
  • La proroga può applicarsi anche quando il contribuente non era concretamente in condizione di accedere al condono per ragioni giuridiche o fattuali, come la previa notifica di un processo verbale di constatazione.
  • La funzione della proroga può essere organizzativa e di tutela dell'efficienza dell'amministrazione, non necessariamente sanzionatoria nei confronti del contribuente.
  • Per stabilire se un avviso di accertamento sia tempestivo occorre verificare sia il termine ordinario previsto dalla normativa fiscale sia eventuali proroghe speciali applicabili ratione temporis.
  • Il ricorso incidentale condizionato richiede una soccombenza o un interesse processuale attuale: se la parte è risultata integralmente vittoriosa e le questioni non sono state esaminate perché assorbite, il ricorso incidentale può essere dichiarato inammissibile, restando possibile riproporre le questioni davanti al giudice del rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.