Sentenza n. 2197/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del 12.5.2025 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 1/2/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato il 1° febbraio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato ed era regolarmente entrato in Italia, ma l’Amministrazione aveva omesso per diversi mesi di convocarlo, insieme al datore di lavoro originario, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel frattempo, non riuscendo a contattare il datore iniziale, il ricorrente aveva intrapreso nell’agosto 2024 un’attività lavorativa stagionale con altro datore, poi cessata il 30 settembre 2024. Il ricorrente ha impugnato la successiva revoca del nulla osta deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e la circolare del Ministero dell’Interno prot. 3836 del 20 agosto 2007, nonché valorizzare il rapporto di lavoro effettivamente svolto nelle more e la nuova occasione lavorativa documentata mediante una promessa di assunzione del 14 aprile 2025. Ha inoltre prospettato la possibilità di una nuova convocazione, del rilascio di un titolo di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Il giudice ha valorizzato l’ingresso regolare del ricorrente in Italia, l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la definizione del procedimento e l’ampio intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca. Il ritardo amministrativo non era imputabile al ricorrente e non poteva determinare a suo carico le conseguenze sfavorevoli del mancato perfezionamento del rapporto con il datore originario. L’Amministrazione aveva irragionevolmente trasferito sul lavoratore l’alea del decorso del tempo, omettendo di considerare sia il rapporto di lavoro effettivamente instaurato con altro datore durante la pendenza del procedimento, sia la nuova occasione lavorativa documentata nel 2025. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valutare una nuova convocazione, il rilascio di un titolo di soggiorno con il nuovo datore o un permesso per attesa occupazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14.09.2015 n.150 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che non si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore...
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che la perdita o la cessazione del rapporto lavorativo non dovesse automaticamente condurre alla revoca del titolo; il TAR ha comunque fondato l’accoglimento soprattutto sull’inerzia amministrativa, sul ritardo non imputabile al lavoratore e sulla necessità di valutare le sopravvenute occasioni lavorative.
art. 103 d.l. 34/2020
Richiamato quale riferimento normativo delle procedure di emersione cui erano riferite le circolari ministeriali invocate; il TAR ha ritenuto non incompatibile, alla luce di tali indicazioni, la sottoscrizione del contratto di soggiorno anche in presenza di un rapporto di lavoro cessato.
circolare Ministero dell'Interno prot. 3836 del 20 agosto 2007
Invocata dal ricorrente quale atto amministrativo interpretativo a sostegno dell’applicazione della disciplina sulla perdita del lavoro e sulla prosecuzione della posizione di soggiorno.
circolare Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623
Richiamata dal TAR come indicazione amministrativa relativa alle procedure di emersione, non incompatibile con la sottoscrizione del contratto di soggiorno nonostante la cessazione del rapporto lavorativo.
Massime di principio
- Quando il mancato perfezionamento del procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro dipende dall’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione del lavoratore e del datore di lavoro, le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo non possono essere automaticamente imputate al lavoratore straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale.
- L’Amministrazione, prima di revocare un nulla osta all’ingresso per lavoro, deve considerare il ritardo procedimentale non imputabile all’interessato e valutare le circostanze sopravvenute che dimostrino l’effettiva disponibilità o instaurazione di un’attività lavorativa.
- La sopravvenuta cessazione del rapporto con il datore originario non esclude, in presenza di un ingresso regolare e di un ritardo amministrativo significativo, la necessità di valutare una nuova convocazione, il rilascio del titolo con un diverso datore di lavoro o il permesso per attesa occupazione.
- È irragionevole trasferire sul lavoratore l’alea del decorso del tempo quando l’Amministrazione abbia omesso per un periodo prolungato di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →