Cassazione Penale, Sentenza n. 48255/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello che aveva riformato la condanna del Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso deduceva manifesta illogicità della motivazione ritenendo che la Corte di merito avesse sottovalutato o valutato in modo incoerente elementi che deponevano per la destinazione delle sostanze allo spaccio: il consistente quantitativo di stupefacenti (circa 100 g di hashish oltre altre sostanze), la presenza di 11 contenitori vuoti, il "grinder", somme di denaro e la mancata istruttoria sul contenuto del telefono sequestrato. Il PG sosteneva che questi elementi, singolarmente e congiuntamente, rendevano implausibile la tesi dell'uso esclusivamente personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale ritenendolo infondato. Ha confermato che l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa e che la Corte di appello aveva valutato globalmente e in modo non illogico gli elementi probatori: pur riconoscendo la rilevanza del quantitativo e della varietà delle sostanze, i giudici di merito avevano rilevato l'assenza di prove sulle modalità di confezionamento per la vendita, l'assenza di investigazioni sul cellulare sequestrato e la possibilità che il "grinder" fosse sintomo di uso personale. La Cassazione ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito rivedere il merito dei fatti salvo illogicità manifesta) e che l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma in senso assolutorio va parametrato alla motivazione della sentenza di primo grado; qui non è stato violato tale obbligo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in relazione alla illecita importazione e detenzione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie è il capo di imputazione per il quale è intervenuta la condanna di primo grado e poi l'assoluzione in appello
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il gravame per vizio di motivazione; la Suprema Corte ricorda che va valutata solo l'"illogicità manifesta" della motivazione impugnata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020
Disposizione richiamata in relazione alla trattazione del procedimento in camera di consiglio (assenza di trattazione orale se non richiesta dalle parti)
Massime di principio
- Il superamento dei limiti tabellari o il consistente quantitativo di stupefacente non determina automaticamente la presunzione di destinazione allo spaccio: va valutato globalmente insieme a modalità di confezionamento, strumenti, contatti ed elementi soggettivi.
- L'onere di provare che la detenzione sia finalizzata allo spaccio grava sulla pubblica accusa; il giudice deve valutare se gli elementi acquisiti siano univoci o equivoci e, in caso di dubbio, tende a favore dell'imputato.
- Strumenti quali "grinder" o la presenza di contenitori non sono di per sé decisivi: possono indicare sia uso personale che attività di spaccio; la loro rilevanza probatoria dipende dal contesto e da altri elementi concreti (es. bilancini, involucri già divisi, comunicazioni con acquirenti).
- L'assenza di approfondimenti investigativi (p.es. non accesso al contenuto del telefono sequestrato) può rendere equivoca la valutazione relativa ai contatti per la cessione e indebolire l'accusa.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione la Cassazione controlla l'esistenza di illogicità manifesta e non può sostituirsi ai giudici di merito per una diversa valutazione dei fatti: non è ammesso un nuovo apprezzamento delle prove salvo che la motivazione sia palesemente irrazionale.
- Quando il giudice d'appello assolve riformando la decisione di primo grado, l'obbligo di motivazione "rafforzata" esiste ma va commisurato al contenuto della motivazione di primo grado; se la prima decisione è generica, l'appello non è tenuto a una replica particolarmente analitica di argomentazioni già inconsistenti.
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