Cassazione Penale, Sentenza n. 01001/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 12/03/2025. Calabretta deduce l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, lamentando che il dies a quo dovesse decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione e non dalla comunicazione del provvedimento di proroga ricevuto tramite l'indirizzo PEC di "deposito atti". Gli altri imputati (La Rosa, Lo Bianco, Mangone, Molino, Morelli) censurano in vari termini l'esito del concordato in appello: omissione/insufficiente motivazione in relazione all'accertamento negativo sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., violazioni degli artt. 129 e 192 c.p.p., e (per Lo Bianco) la presunta scorretta applicazione dell'accordo in ordine alla determinazione finale della pena (ritenendo dovesse risultare anni 12 di reclusione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Calabretta: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, ritenendo che il termine per proporre appello dovesse decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza (12/06/2024) e non dalla data di notifica del provvedimento di proroga recapitato tramite indirizzo PEC destinato al deposito atti. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da La Rosa, Lo Bianco, Mangone, Molino e Morelli, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili (per ciascuna parte civile liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge come indicato in dispositivo); specifiche condanne alla rifusione delle spese per alcune parti civili sono state inoltre irrogate nei confronti dei singoli ricorrenti come risultante in dispositivo.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento in appello: impone termini e limiti per la proposta del concordato; l'accordo vincola la determinazione della pena nella sua integralità e limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunziati.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede le cause estintive o di non punibilità (proscioglimento). Il giudice d'appello deve verificare la loro insussistenza solo se la questione non è stata rinunziata dall'imputato; doglianze su motivi rinunciati sono inammissibili in Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Disposizioni generali sulla motivazione delle sentenze; richiamata nelle censure per carenza motivazionale nelle decisioni di merito.
art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Regola la proroga del termine per la redazione della motivazione e i relativi effetti sulla decorrenza dei termini di impugnazione; utile per determinare il dies a quo in caso di notifica del provvedimento di proroga.
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede il termine aggiuntivo di quindici giorni per l'imputato assente per proporre impugnazione; incide sul calcolo del termine di impugnazione dell'imputato assente.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità in Cassazione per i ricorsi che riguardano materie esaurite dal concordato in appello; impiegato per valutare l'inammissibilità dei ricorsi che riverberano motivi rinunciati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze, tra cui condanna alle spese, in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per liquidare spese e ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Hanno introdotto e poi modificato l'art. 599-bis e altre disposizioni sulla telematica; incidono sull'istituto del patteggiamento in appello e sulle regole tecniche relative a PEC e depositi telematici.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento/concordato in appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati: le doglianze relative a motivi espressamente rinunciati sono inammissibili in Cassazione.
- La pena concordata in appello è vincolante e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo profili di illegittimità della sanzione (es.: pena al di fuori dei limiti edittali).
- Il giudice d'appello deve motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo se la questione non risulta rinunciata dall'imputato; la verifica può essere resa con motivazione anche sintetica.
- Errori formali o divergenze nei calcoli intermedi della determinazione della pena non sono decisivi se la pena finale corrisponde a quella concordata dalle parti.
- Sulle notificazioni via PEC: l'uso da parte della cancelleria di un indirizzo PEC istituzionalmente destinato al "deposito atti" può giustificare l'affidamento del destinatario circa l'irrilevanza della comunicazione ricevuta e incidere sulla decorrenza dei termini; in tali casi il dies a quo può essere fatto decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione.
- Per la difesa è cruciale monitorare entrambe le PEC (quelle per deposito atti e quelle indicate per notifiche) e conservare elementi probatori sulla ricezione e sulla comprensione delle comunicazioni per eventuali eccezioni di tardività.
- Il calcolo dei termini processuali deve tenere conto delle proroghe, dei termini aggiuntivi per l'imputato assente e della sospensione feriale; in presenza di dubbi sulla decorrenza il ricorso tempestivo e la pronta contestazione dell'irritualità della notifica sono rimedi pratici.
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