Sentenza del 03/06/2015 n. 11419 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'ICI versata per gli anni 1994-2002 su aree ritenute dalla società non edificabili, o comunque caratterizzate da una capacità edificatoria fortemente limitata da vincoli paesaggistici e urbanistici. La CTR aveva riconosciuto un rimborso pari al 70% dell'imposta, riducendo in via equitativa il valore imponibile dei terreni. Il Comune ha impugnato la decisione per ultrapetizione, erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali, carenza di motivazione sulla riduzione del valore e mancata applicazione del termine di decadenza per il rimborso. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che i vincoli paesaggistici avrebbero dovuto escludere l'edificabilità delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune limitatamente al motivo relativo all'assoluta carenza di motivazione sui criteri utilizzati per ridurre del 70% il valore imponibile dei terreni, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che un'area è fiscalmente edificabile quando tale qualificazione deriva dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano l'approvazione regionale o strumenti attuativi. Tuttavia, i vincoli paesaggistici e le limitazioni concrete incidono sulla misura del valore venale e quindi sulla base imponibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c. e art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta dalle parti. Il motivo è stato esaminato ma assorbito, poiché la cassazione è stata disposta per carenza di motivazione.
Artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
La valutazione estimativa del valore di un terreno rientra nei poteri di apprezzamento del giudice tributario e non costituisce necessariamente decisione secondo equità sostitutiva. Essa deve però essere sorretta da una motivazione adeguata e verificabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 16
Ai fini ICI, la qualificazione urbanistica dell'area determina l'applicazione del criterio basato sul valore venale. I vincoli non eliminano automaticamente l'edificabilità fiscale, ma possono ridurre il valore imponibile. Il termine di rimborso indicato dal Comune non è stato deciso, essendo il relativo motivo assorbito.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 248/2005
La norma ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini ICI, collegandola alla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 248/2006
Conferma che l'edificabilità fiscale può sussistere anche prima dell'approvazione regionale del piano regolatore o dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 164
Ha modificato il termine per la richiesta di rimborso dei tributi locali, questione richiamata dal Comune ma rimasta assorbita dalla decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un'area può essere considerata edificabile se è qualificata come tale nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche in assenza di approvazione regionale o di piani attuativi.
- Un vincolo paesaggistico o urbanistico non esclude automaticamente l'imponibilità come area edificabile; normalmente incide sulla concreta possibilità di costruire e quindi riduce il valore venale e la base imponibile.
- Una riduzione della base imponibile o un rimborso parziale non può essere determinato in modo meramente intuitivo o arbitrario: il giudice deve indicare i criteri estimativi e gli elementi concreti che giustificano la percentuale applicata.
- La valutazione del valore venale è rimessa al giudice tributario, ma può essere censurata in cassazione quando la motivazione è assente, apparente o insufficiente.
- Nelle domande di rimborso è importante individuare con precisione la ragione della pretesa: contestare l'inedificabilità dell'area non coincide necessariamente con chiedere una riduzione del valore imponibile per limitata edificabilità.
- I termini di decadenza per chiedere il rimborso devono essere verificati in relazione all'annualità interessata e alla normativa vigente nel periodo applicabile.
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