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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31513/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 05/08/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza del 16/07/2021) per il reato di tentato omicidio commesso il 19/06/2021 contro Michele Intermite e Anna Diofebo (cinque colpi di pistola). Il ricorrente censurava in particolare: carenza di motivazione sul movente, omissione di rilievi indicati nei motivi aggiunti, difetti nel riconoscimento fotografico (presunta violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p.), e la possibilità che il riconoscimento della persona offesa fosse indotto dall’interesse a evitare accuse di favoreggiamento (per conservare l'affidamento in prova ai servizi sociali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione sul punto indiziario (in particolare il riconoscimento operato dalla persona offesa, avvalorato da polizia giudiziaria e coesistente con un movente vendicativo dovuto a una lite precedente) e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità della vicenda, inserimento dell'indagato in circuito criminale). Le censure sul riconoscimento fotografico sono state ritenute generiche e infondate; la tesi difensiva circa l'intento calunnioso della persona offesa è stata considerata congetturale e adeguatamente confutata dal giudice del riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Non essendo disposta la remissione in libertà, la cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l’appello al Tribunale del riesame/Tribunale della libertà; utilizzata per descrivere il percorso procedurale (ordinanza del riesame confermativa della custodia cautelare).

  • artt. 213 e 214 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle procedure di identificazione e ricognizione (riconoscimento fotografico e in linea). La Corte ha ritenuto le censure generiche e ha osservato che nel caso concreto non si trattava di una formale ricognizione ex artt. 213-214 ma di mera visione della fotografia dopo un riconoscimento spontaneo e certo della persona offesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e l'onere del versamento di una equa somma in favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata per escludere che il ricorso fosse proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali previste.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le censure che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto o dell'attendibilità delle fonti sono inammissibili se il giudice di merito ha dato una motivazione logica e congruente.
  • Il giudice delle misure cautelari può fondare il provvedimento su un riconoscimento della persona offesa se è corroborato da altri elementi (movente, riscontri di polizia, riscontri di comportamento), e la Cassazione valuta la sufficienza logico-giuridica della motivazione più che la veridicità fattuale.
  • Le doglianze su irregolarità procedurali del riconoscimento fotografico devono essere specifiche: la genericità della censura rende la critica inammissibile.
  • Per giustificare la custodia cautelare in carcere occorre dimostrare esigenze cautelari concrete (pericolo di reiterazione, gravità del fatto, pericolosità sociale); l'esistenza di un movente vendicativo e il contesto criminoso rafforzano la scelta della misura più afflittiva.
  • Le ipotesi difensive che si fondano su congetture (es. riconoscimento reso per evitare revoca di misure alternative) richiedono elementi probatori concreti; in loro assenza il giudice di merito può ritenere non credibile tale censura.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è essenziale indicare concretamente i profili di illegittimità della motivazione (punti specifici e prove documentali) e non limitarsi a rilievi generici o contraddittori.

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