Cassazione Civile, Ordinanza n. 18712/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società correntista per la rideterminazione del saldo di un conto corrente affidato e per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca, in relazione a interessi debitori, anatocismo, commissione di massimo scoperto, giorni valuta, spese e altre competenze. In appello la società ha ottenuto una condanna della banca alla restituzione di una somma rilevante, con accessori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato l'applicazione del criterio presuntivo che qualifica come ripristinatorie le rimesse su conto affidato, sostenendo la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.; 2) ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe espunto dal dovuto somme riferite a rapporti accessori diversi da quello oggetto della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) ha censurato l'eliminazione degli interessi debitori maturati dal 1993 al 30 giugno 2000, invocando la disciplina dell'anatocismo e la normativa bancaria sopravvenuta. La società ha resistito e proposto a sua volta ricorso incidentale, deducendo: 1) la violazione della forma scritta e della disciplina della determinazione del tasso e degli interessi; 2) la mancata prova della comunicazione delle variazioni contrattuali; 3) la nullità o indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha rilevato, per il primo motivo principale, che la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie attiene alla prescrizione dell'azione di ripetizione, questione però non introdotta nel giudizio perché la banca non aveva eccepito prescrizione. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte d'appello si era pronunciata proprio sulla questione dedotta, respingendo la tesi bancaria, e che la censura tendeva in realtà a rimettere in discussione un accertamento di merito. Sul terzo motivo ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva escluso gli interessi, ma solo la loro capitalizzazione prima della delibera CICR, riconoscendo comunque gli interessi passivi non capitalizzati fino al 30 giugno 2000; la doglianza è stata ritenuta anche incomprensibile nel suo contenuto effettivo. Quanto al ricorso incidentale, è stato ritenuto inammissibile perché fondato su norme non applicabili ratione temporis al contratto, o perché privo di autosufficienza, o ancora perché volto a contestare apprezzamenti di fatto sulla determinabilità della clausola e sulla corrispondenza tra formula contrattuale e tasso applicato. La cassazione ha quindi chiuso il giudizio con doppia inammissibilità e compensazione integrale delle spese, con raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale della società correntista. Ha ritenuto i motivi principali, in parte, nuovi rispetto al thema decidendum del giudizio di merito e, in parte, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque non pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi incidentali perché fondati su disposizioni non applicabili ratione temporis, carenti di autosufficienza o comunque diretti a contestare accertamenti di fatto. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non consente di introdurre in cassazione una questione nuova, come la prescrizione, se non dedotta nel giudizio di merito.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici non possono essere invocate per prospettare in cassazione un tema estraneo al giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice d'appello ha effettivamente deciso sul punto devoluto con l'impugnazione.
art. 1283 c.c.
La sentenza ribadisce che la capitalizzazione degli interessi anteriori alla delibera CICR non può essere automaticamente considerata lecita.
art. 120, comma 2, T.U.B.
La disciplina sopravvenuta sulla capitalizzazione non rende automaticamente valide le pregresse pattuizioni anatocistiche.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999
È richiamato come parte della disciplina sulla capitalizzazione, ma la Corte esclude un effetto automatico di sanatoria delle clausole anteriori.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
L'adeguamento alla delibera CICR costituisce il discrimine per la legittimità della capitalizzazione successiva.
art. 1341 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile.
art. 117 T.U.B.
Le censure fondate sul testo successivamente modificato sono inammissibili per rapporti contrattuali anteriori, regolati dalla disciplina previgente.
art. 118 T.U.B.
Le doglianze sulle variazioni unilaterali e sulla comunicazione scritta sono inammissibili se riferite al testo sopravvenuto e se prive di adeguata specificazione probatoria.
art. 6 L. n. 154 del 1992
La contestazione sulla comunicazione delle variazioni deve essere sorretta da puntuali ragioni e fondamenti istruttori, altrimenti è inammissibile.
art. 1418 c.c.
È richiamato come base della tesi di nullità della clausola, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 1419 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale senza esito, in quanto le doglianze sono ritenute inammissibili.
art. 1325 c.c.
Il motivo sulla validità del contratto è stato ritenuto inammissibile perché volto a rivalutare il merito.
art. 1346 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto determinabile la clausola della commissione di massimo scoperto; tale accertamento di fatto non è censurabile in cassazione con doglianza di violazione di legge.
art. 161, comma 6, T.U.B.
I contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del T.U.B. restano regolati dalla normativa previgente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo i ricorsi inammissibili, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La questione delle rimesse ripristinatorie e solutorie rileva, in materia di conto corrente bancario, soprattutto ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione; se la prescrizione non è stata dedotta nel merito, la relativa censura è nuova e inammissibile in cassazione.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito si pronuncia effettivamente sul punto devoluto con l'appello; una censura che mira a contestare il contenuto dell'accertamento di fatto non può essere veicolata come vizio di ultrapetizione.
- In tema di anatocismo bancario, la disciplina sopravvenuta e la delibera CICR non determinano di per sé la validità automatica delle pregresse clausole di capitalizzazione: occorre una specifica pattuizione conforme alla normativa applicabile.
- Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto o valutazioni istruttorie del giudice di merito sono inammissibili.
- Quando si deduce la violazione di norme bancarie sopravvenute rispetto al contratto, il motivo è inammissibile se non confronta la disciplina applicabile ratione temporis e se pretende di estendere retroattivamente norme successive ai rapporti già conclusi.
- La deduzione di nullità o indeterminatezza di una clausola contrattuale non può tradursi in cassazione nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già accertato la determinabilità della pattuizione.
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