Sentenza del 15/06/2016 n. 3820 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A. - Operazioni intracomunitarie e non imponibilità - Onere della prova dell'avvenuto trasferimento dei beni e dei relativi pagamenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa non imponibilità IVA è stata negata perché non risultava adeguatamente provata la materiale fuoriuscita dei beni dall'Italia e la loro consegna in un altro Stato membro. In assenza di tale prova, le operazioni devono essere trattate come cessioni interne imponibili ai sensi del DPR n. 633/1972. La posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prova dei requisiti necessari per qualificare le operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili. Ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 331/1993 devono sussistere congiuntamente il requisito soggettivo, quello territoriale e quello oggettivo. In particolare, il cedente deve dimostrare che i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati trasferiti e consegnati in un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché, secondo quanto indicato nel caso, la relativa operatività commerciale e i pagamenti. L'onere della prova grava sul soggetto che invoca il beneficio fiscale. Le verifiche o lo scambio di informazioni tra amministrazioni tributarie non possono sostituire la prova diretta del trasferimento materiale dei beni.
Norme richiamate
Articolo 41 del DL n. 331/1993
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede la presenza contemporanea dei requisiti soggettivo, territoriale e oggettivo. Il trasferimento dei beni in un altro Stato membro costituisce elemento essenziale dell'operazione.
Direttiva UE 2006/112/CE
La disciplina unionale delle cessioni intracomunitarie non imponibili presuppone l'effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro. Il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo quando tale presupposto sia dimostrato.
DPR n. 633/1972
Se non è provata la natura intracomunitaria della cessione, l'operazione è riqualificata come cessione interna soggetta a IVA.
Massime di principio
- Chi invoca la non imponibilità IVA per una cessione intracomunitaria deve provare concretamente che i beni hanno lasciato l'Italia e sono arrivati in un altro Stato membro.
- La mera documentazione formale, l'indicazione di una partita IVA comunitaria del cliente o il semplice scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali non sono necessariamente sufficienti senza evidenze del trasporto e della consegna.
- È opportuno conservare una documentazione coerente e completa del trasferimento, come documenti di trasporto, CMR, ordini, fatture, contratti, ricevute di consegna, pagamenti e ogni ulteriore elemento idoneo a dimostrare la destinazione estera dei beni.
- L'assenza anche di uno dei requisiti soggettivo, territoriale o oggettivo comporta il venir meno del regime di non imponibilità e l'assoggettamento dell'operazione all'IVA nazionale.
- L'onere della prova grava sul cedente che applica il regime agevolato; in caso di contestazione, non è sufficiente dimostrare che l'acquirente sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro.
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