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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24125/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per truffa (art. 640 c.p.) contestando: 1) la validità della querela presentata dalla segretaria della scuola e la ratifica orale effettuata dal vicepresidente della Fondazione Paolo VI in assenza del presidente, con il rilievo che la querela sarebbe atto di straordinaria amministrazione e quindi ineseguibile dal vicepresidente senza specifica delega (vizi ex artt. 336 e 337 c.p.p.); 2) l'insufficienza del compendio probatorio e la mancata prova certa dell'identificazione dell'imputato, essendo l'unico elemento a suo carico la titolarità della carta Postepay su cui era stato accreditato il denaro e l'assenza di denuncia di smarrimento della carta (rilevanze ai fini probatori e norme sugli elementi di prova, anche art. 192 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto valida la querela perché tempestivamente ratificata oralmente dal vicepresidente, il quale, secondo quanto emerso in dibattimento, aveva i poteri di rappresentanza nella assenza del presidente; la presunzione circa la fondatezza della dichiarazione di poteri di rappresentanza non era stata efficacemente contestata dal ricorrente. Quanto alla prova della responsabilità, la Corte ha ritenuto che il bonifico accreditato sulla carta Postepay intestata al ricorrente, la mancata restituzione o contestazione della titolarità della carta e la testimonianza della vittima (sulle comunicazioni telefoniche con chi aveva architettato il raggiro) costituiscano elementi idonei a collegarlo almeno come concorrente nella truffa. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Rilevato nel quadro delle censure sulla legittimazione a presentare la querela: la Corte valorizza la possibilità di sanatoria della querela attraverso tempestiva ratifica dell'ente legittimato, riconoscendo la validità dell'atto se successivamente recepito dal rappresentante legittimato.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla legittimazione della persona che presenta la querela per conto di una persona giuridica; la Corte indica che è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza e che la veridicità delle dichiarazioni del rappresentante è presumuta fino a prova contraria.

  • art. 337 terzo comma cod. proc. pen.

    Citato nel confronto giurisprudenziale: utile per la distinzione su chi possa esercitare il diritto di querela per le persone giuridiche; la Corte aggiorna l'orientamento richiamando decisioni più recenti che riconoscono poteri al legale rappresentante salvo divieti statutari.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (truffa): la Corte conferma la sussistenza del reato alla luce degli indizi e della dinamica descritta, ritenendo provata la condotta finalizzata all'ingiusto profitto mediante inganno.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato quanto al valore probatorio degli indizi e delle prove: la Corte ritiene che la somma delle risultanze (accertamento del beneficiario dell'accredito, comportamento dell'imputato, dichiarazioni della vittima) sia idonea a reggere la condanna anche se non esiste prova materiale diretta dell'autore.

Massime di principio

  • La querela presentata da un soggetto che dichiari di agire per conto di una persona giuridica può ritenersi valida se viene tempestivamente ratificata dal soggetto legittimato; la ratifica retroagisce (effetto ex tunc) e sanifica il vizio formale se non è stata efficacemente contestata.
  • La legittimazione del vicepresidente o del vicario a compiere atti di rappresentanza dipende dai poteri concretamente attribuiti (statuto, dichiarazioni in dibattimento, comportamento): in assenza di prova contraria la Corte può presumere la sussistenza dei poteri comunicati dal rappresentante.
  • La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non esclude automaticamente la legittimazione del legale rappresentante o del suo vicario a sporgere querela; rileva la verifica concreta dei poteri e l'assenza di divieti statutari.
  • La titolarità di un conto o di una carta su cui sono stati accreditati proventi illeciti e la mancata restituzione di tali somme sono elementi indiziari rilevanti e possono, congiuntamente ad altri riscontri (dichiarazioni della vittima, corrispondenze telefoniche), formare un valido compendio probatorio per l'attribuzione di responsabilità penale.
  • Il ricorrente in Cassazione deve formulare censure specifiche e dimostrare concretamente l'errore di fatto o di diritto; censure generiche sulla legittimazione o sulla insufficienza probatoria rischiano di essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • La prova dell'identità dell'autore di reato può essere costruita anche su indizi e riscontri indiretti se la somma del materiale probatorio supera il mero sospetto e indica ragionevolmente la partecipazione dell'imputato.

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