Cassazione Civile, Ordinanza n. 37383/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento per Ires e Iva emessi nei confronti di un soggetto che l'Ufficio considerava socio occulto di una società a responsabilità limitata e, in alternativa, amministratore occulto o di fatto, ritenendolo sussidiariamente obbligato per le imposte dovute da una società definita cartiera. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto, mentre la CTR ha riformato la decisione, accogliendo l'appello perché ha ritenuto regolare la notifica ma insussistenti prove adeguate sia della qualità di socio di fatto, sia di quella di amministratore occulto, in mancanza di elementi idonei a dimostrare una effettiva ingerenza e sovraordinazione rispetto all'amministratore di diritto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 124 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso oltre il petitum, poiché il contribuente avrebbe contestato solo la notifica e non anche la legittimazione passiva o il merito della pretesa; inoltre ha dedotto che la CTR avrebbe annullato integralmente gli avvisi invece di limitarsi a escludere la legittimazione passiva, lasciando fermi gli accertamenti verso la società. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 2697 c.c., 39 e 41-bis del D.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avrebbe escluso apoditticamente la qualifica di socio di fatto senza valorizzare gli indizi e gli elementi tratti dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente nei confronti del ricorso dell'Ufficio, ma ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi dell'Agenzia: il primo perché la CTR non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo esaminato la reale doglianza del contribuente relativa all'attribuzione del ruolo di gestore di fatto; il secondo perché la censura tendeva a sovrapporre una diversa valutazione di merito agli apprezzamenti probatori già compiuti dal giudice di appello, che aveva motivato in modo non apparente l'insufficienza degli elementi addotti dall'Ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che il richiamo ad altri accertamenti annullati non aveva efficacia decisiva, non risultando dimostrata la coincidenza dei medesimi fatti accertati nel medesimo quadro normativo. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum e le eccezioni dedotte; non vi è violazione se il giudice decide sulla reale sostanza della domanda o dell'eccezione proposta.
art. 124 c.p.c.
È evocato nel motivo dell'Ufficio, ma la Corte non ne fa una specifica applicazione decisiva, limitandosi a escludere il vizio processuale denunciato.
art. 132 c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché la motivazione della CTR era adeguata e non apparente.
art. 2697 c.c.
La Corte non ravvisa una violazione dell'onere della prova, poiché la CTR ha valutato criticamente gli indizi forniti dall'Ufficio e li ha ritenuti insufficienti.
art. 360 c.p.c.
I motivi vengono prospettati come violazioni di legge e nullità processuali, ma sono respinti/inammissibili perché mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e del merito.
art. 39 D.P.R. 600/1973
Richiamato dall'Ufficio quale base dell'accertamento tributario, ma non risulta decisivo ai fini della cassazione, essendo centrale la carenza di prova sulla qualità imputata al contribuente.
art. 41-bis D.P.R. 600/1973
Parimenti richiamato nel ricorso, senza che la Corte vi riconnetta un errore decisivo della sentenza impugnata.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla CTR per affermare la regolarità di una delle notifiche degli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice di merito si confronta con la reale sostanza della doglianza, anche se questa viene formulata in modo non perfettamente tecnico o con argomentazioni diverse da quelle prospettate dall'Ufficio.
- In tema di accertamento tributario fondato sull'attribuzione di una gestione occulta o di una qualità societaria non formale, l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto che sorreggono la pretesa; la mera allegazione di rapporti fiduciari o di contatti con fornitori e clienti non basta, se non dimostra l'ingerenza effettiva e la sovraordinazione rispetto all'amministratore di diritto.
- La qualifica di amministratore di fatto o di socio occulto può rilevare in ambito tributario, ma deve essere sorretta da un compendio probatorio idoneo e specifico; il giudice di merito, se motiva in modo adeguato la ritenuta insufficienza degli indizi, la decisione non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
- L'efficacia preclusiva di eventuali precedenti accertamenti o giudicati richiede identità dei fatti accertati e del quadro normativo di riferimento; in mancanza di tale coincidenza, il richiamo ad altri provvedimenti non impone un esito analogo nel diverso giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →