Cassazione Civile, Ordinanza n. 11747/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Più società avevano chiesto alla Corte d'appello un equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo amministrativo pendente dinanzi al T.A.R. Lazio e poi definito con decreto di perenzione. Il primo giudice aveva respinto la domanda e aveva anche applicato la sanzione pecuniaria prevista per le domande ritenute temerarie o pretestuose; l'opposizione delle società era stata respinta dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio in caso di perenzione e aveva reputato non superata la presunzione stessa. In cassazione le società hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe trascurato le loro allegazioni e la documentazione dimostrativa del permanere dell'interesse alla lite nonostante il rigetto della sospensiva, interesse che sarebbe venuto meno solo a causa della prolungata durata del giudizio; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la sanzione fosse sorretta da motivazione apparente e fosse sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio nei casi di perenzione del processo amministrativo e insindacabile, in tale sede, la valutazione di fatto svolta dalla Corte d'appello circa l'assenza di prova contraria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sulla sanzione pecuniaria era solo apparente: il giudice di merito aveva richiamato la qualità delle ricorrenti come operatori sanitari, ma senza spiegare il nesso tra tale qualità e la presunta capacità di evitare azioni pretestuose, né aveva reso percepibile il percorso logico che giustificava l'applicazione di una sanzione di 3.000 euro per ciascuna società. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove offerte dalle parti
art. 116 c.p.c.
consente al giudice di attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; tale valutazione non è di per sé censurabile come violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente di censurare solo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge
art. 132 c.p.c.
la motivazione deve essere realmente percepibile e non meramente apparente
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla costruzione presuntiva del ragionamento decisorio
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni semplici
art. 3 Cost.
richiamato dalle ricorrenti per contestare la sproporzione della sanzione
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001
introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti, presunzione applicata anche alla perenzione del processo amministrativo; grava sulla parte l'onere di fornire prova contraria
art. 306 c.p.c.
richiamato quale ipotesi di estinzione del processo per rinuncia
art. 307 c.p.c.
richiamato quale ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti
art. 5 quater l. n. 89/2001
consente l'applicazione della sanzione pecuniaria, che è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ma richiede una motivazione effettiva, soprattutto se superiore al minimo edittale
art. 5 ter l. n. 89/2001
norma richiamata in relazione all'opposizione proposta avverso il provvedimento che aveva applicato la sanzione
art. 12 disp. prel. c.c.
usato per affermare che l'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretato secondo i canoni ermeneutici ordinari
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la perenzione del giudizio amministrativo può operare come fatto presuntivo di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del richiedente, che deve dimostrare con elementi contrari concreti il permanere del danno.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non può invece essere usata per contestare la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che si traduce in motivazione apparente, mancante o incomprensibile: è insufficiente una motivazione che si limiti a richiami apodittici o non spieghi il nesso logico tra i fatti valorizzati e la conclusione raggiunta.
- La sanzione pecuniaria per ricorsi o opposizioni ritenuti pretestuosi o temerari è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ma deve essere sorretta da una motivazione specifica e coerente, soprattutto quando l'importo applicato supera il minimo edittale.
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