Sentenza n. 594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06150/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l'annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale n.53 (prot. n. 21377/Int) del 4.5.2018 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla ricorrente in data 11 maggio 2018, nonché di ogni atto anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un capannone e a un suo ampliamento abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato in appello la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto error in iudicando, violazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto, carenza istruttoria, errore sul fatto, motivazione illogica e insufficiente. Ha sostenuto che il manufatto, destinato a deposito, fosse pertinenziale all’abitazione principale, non determinasse un rilevante carico urbanistico e fosse realizzato con strutture metalliche facilmente smontabili; ne avrebbe quindi richiesto la realizzazione la sola SCIA, anziché il permesso di costruire. Ha inoltre contestato i capi autonomi della sentenza relativi alla mancata prova del limite volumetrico del 20 per cento previsto per le pertinenze e all’assenza di autorizzazione paesaggistica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del legittimo affidamento, degli artt. 97, 2 e 3 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso imponesse una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il capannone, di circa 8,50 metri di lunghezza e con altezza media di circa 3,50 metri, e il successivo ampliamento costituiscono nuovi volumi e superfici e integrano interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 del d.P.R. n. 380/2001. La destinazione a deposito non esclude tale qualificazione. La pertinenza urbanistica riguarda opere di modesta entità, accessorie e prive di autonomia funzionale; manufatti destinati a deposito o magazzino, autonomamente utilizzabili rispetto all’abitazione, costituiscono nuove costruzioni anche se possono essere pertinenze in senso civilistico. È stata inoltre ritenuta irrilevante la dedotta smontabilità della struttura: la precarietà deve essere valutata secondo il criterio funzionale, riferito alla temporaneità dell’esigenza soddisfatta, non secondo il solo criterio strutturale della stabile infissione al suolo. Poiché il manufatto era destinato stabilmente a servizio dell’abitazione, non poteva essere considerato opera precaria. Il Collegio ha altresì valorizzato il mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante sulla ricorrente ai sensi dell’art. 64 c.p.a., circa il rispetto del limite volumetrico del 20 per cento previsto per le pertinenze, nonché l’assenza di autorizzazione paesaggistica in un’area vincolata. Quanto al secondo motivo, ha applicato il principio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione di un abuso mai assistito da titolo edilizio è atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento del responsabile o dell’attuale proprietario e non impone un aggravamento dell’onere motivazionale.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di nuovi volumi e superfici che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio rientra negli interventi di nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
Il limite volumetrico del 20 per cento dell’edificio principale rileva per escludere determinate pertinenze dalla categoria degli interventi di nuova costruzione; nel caso concreto la ricorrente non ha provato il rispetto di tale limite.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile a manufatti che, per consistenza, autonomia funzionale e stabilità dell’esigenza soddisfatta, costituiscono nuove costruzioni.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al rilascio del permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione è la conseguenza vincolata della realizzazione di opere abusive prive del necessario titolo edilizio.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo non richiede l’indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata.
art. 64 c.p.a.
Grava sulla parte che invoca la natura pertinenziale del manufatto l’onere di provare i fatti necessari a ricondurlo alla relativa disciplina, incluso il rispetto del limite volumetrico applicabile.
art. 9 d.P.R. 380/2001
art. 146 d.lgs. 42/2004
La realizzazione di opere in area vincolata richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica; la sua mancanza costituisce ulteriore ragione di legittimità della demolizione.
Massime di principio
- Un manufatto destinato a deposito, magazzino o ricovero di autoveicoli, quando presenti autonomia funzionale rispetto all’edificio principale e determini nuovi volumi o superfici, costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se civilisticamente qualificabile come pertinenza.
- La qualificazione urbanistica di un’opera come pertinenziale richiede una modesta entità, una funzione accessoria e l’assenza di autonomia funzionale ed economica rispetto all’edificio principale; la mera qualificazione civilistica come pertinenza non è decisiva.
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata principalmente secondo il criterio funzionale della temporaneità dell’esigenza soddisfatta, non in base alla sola possibilità di smontaggio o alla mancata stabile infissione al suolo. Un’opera facilmente smontabile ma destinata a un’esigenza stabile richiede il titolo edilizio.
- L’ordine di demolizione di un immobile abusivo mai assistito da titolo edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non genera un legittimo affidamento del proprietario o del responsabile e non impone all’amministrazione un più intenso onere motivazionale nell’adozione dell’ordine di demolizione.
- In area vincolata, la mancata acquisizione preventiva dell’autorizzazione paesaggistica impedisce di considerare legittima la realizzazione dell’opera e può fondare l’ordine di demolizione anche ove sia controversa la qualificazione urbanistica del manufatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →