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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/319

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/319 della Commissione del 21 febbraio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Trote del Trentino» (IGP)

Normativa europea32022R0319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Trote del Trentino". La domanda dell’Italia è stata esaminata, pubblicata per opposizione e, non essendo pervenute opposizioni, la modifica è stata adottata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della IGP "Trote del Trentino".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare del nome registrato "Trote del Trentino" come indicazione geografica protetta (IGP), registrata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare protetto e, in via indiretta, gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto nel rispetto del disciplinare aggiornato. Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile; l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Trote del Trentino"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/319 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Trote del Trentino" registrata come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle DOP e IGP e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda italiana di modifica del disciplinare della IGP "Trote del Trentino" è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento.

Poiché la modifica non rientra tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Nel termine di opposizione previsto dall’articolo 51 non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione.

Effetto normativo del regolamento

In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale. L’articolo 1 contiene quindi una approvazione puntuale della modifica del disciplinare relativa al nome "Trote del Trentino" (IGP), con effetto sul contenuto tecnico-produttivo del regime di protezione della denominazione.

Entrata in vigore e portata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Trote del Trentino" (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagricolturatutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

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