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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51418/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 con cui il giudice dell'esecuzione di Milano, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza ex art. 444 c.p.p. (GIP 26/09/2012). Il ricorso deduceva: (i) violazione dell'art. 168 c.p. in relazione all'art. 445, comma 2, c.p.p., perché il reato era già stato oggetto di provvedimento di estinzione (ordinanza Tribunale di Bergamo 17/04/2018); (ii) violazione delle norme processuali (artt. 666, comma 2, e 674 c.p.p.) per la riproposizione da parte del PM di una richiesta già ritirata senza elementi nuovi; (iii) incompetenza del giudice dell'esecuzione, poiché l'ultima sentenza irrevocabile all'epoca della domanda era la sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. 3099 dell'11/12/2018, che aveva quindi radicato la competenza esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo pregiudiziale della competenza. Dal casellario risultava che l'ultima decisione irrevocabile era il provvedimento del GIP di Milano dell'11/12/2018 (irrevocabile il 30/04/2019). In base all'art. 665, comma 4, c.p.p., la competenza per l'esecuzione è determinata cronologicamente dalla sentenza irrevocabile pronunciata per ultima; valgono le medesime regole anche se l'ultimo provvedimento è del GIP. Perciò il procedimento esecutivo era stato celebrato da giudice funzionalmente incompetente, con conseguente nullità: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano perché rinnovi ab imis l'incidente di esecuzione. Le altre censure sono state assorbite da questo esito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento): costituisce il titolo esecutivo originario rispetto al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

  • art. 168 c.p.

    Richiamato nella prospettazione difensiva in relazione alla inefficacia esecutiva del titolo nel caso di provvedimento di estinzione; la Corte rileva che tale censura attiene all'effetto dell'estinzione del reato sull'esecuzione della pena.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti dell'estinzione del reato; la difesa sosteneva che il provvedimento di estinzione pronunciato dal Tribunale di Bergamo incidesse sull'esecutorietà del titolo e sulla possibilità di revocare la sospensione condizionale.

  • artt. 666, comma 2, e 674 c.p.p.

    Norme processuali sull'incidente di esecuzione e sulle impugnazioni: la censura concerneva la riproposizione da parte del PM di una richiesta già precedentemente avanzata e ritirata, che secondo la difesa avrebbe richiesto elementi nuovi per essere nuovamente accolta.

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    Principale norma interpretata dalla Corte: la competenza per l'esecuzione si determina in base al criterio cronologico della decisione irrevocabile pronunciata per ultima; tale criterio è oggettivo e applicabile anche quando i titoli esecutivi sono plurimi.

  • art. 206 D.Lgs. n. 51/1998

    Richiamato per chiarire che la novella ha disciplinato la ripartizione di competenze tra Tribunale monocratico e collegiale ma non ha modificato la ripartizione di competenze tra GIP e Tribunale ai fini dell'esecuzione: se l'ultimo provvedimento irrevocabile è del GIP, è quest'ultimo competente per l'esecuzione.

Massime di principio

  • La competenza per l'esecuzione delle pene è determinata cronologicamente: il giudice competente è quello che ha pronunciato per ultimo una decisione irrevocabile; verificare sempre il casellario per individuare l'ultima decisione irrevocabile.
  • La competenza cronologica vale indipendentemente dalla natura dell'organo che ha emesso l'ultima decisione (GIP o Tribunale); se il giudice che ha celebrato l'esecuzione è funzionalmente incompetente, gli atti sono affetti da nullità.
  • La nullità per incompetenza funzionale può comportare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice competente per il rinnovo ab imis dell'incidente esecutivo.
  • Quando il Pubblico Ministero ritira una richiesta in sede esecutiva, una sua successiva riproposizione richiede elementi di novità; la semplice riproposizione 'in bianco' può essere contestata dalla difesa (artt. 666 e 674 c.p.p.).
  • Se è stato pronunciato un provvedimento di estinzione (es. art. 445, comma 2, c.p.p.), va attentamente valutato l'effetto sulla esecutorietà dei titoli e sulla possibilità di esecuzione di provvedimenti collaterali (es. revoca della sospensione condizionale).
  • In giudizio di impugnazione è strategico sollevare preliminarmente questioni di competenza, poiché sono pregiudiziali e possono assorbire gli altri profili di doglianza.

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