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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23879/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la sostituzione della custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora in Regione Friuli Venezia Giulia. La difesa censura la violazione dell'art. 299 c.p.p. e la motivazione del Tribunale: sostiene che il cosiddetto "giudicato cautelare" non poteva operare nei confronti della ricorrente poiché ella non aveva proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza originaria (emanata inaudita altera parte), e quindi non si era formato il giudicato cautelare. In secondo luogo la difesa ha sostenuto che una lettera della ricorrente con assunzione di responsabilità e pentimento rappresentava elemento nuovo idoneo a rivedere le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il "giudicato cautelare" si forma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame (ossia dopo effettivo contraddittorio) e non sull'ordinanza originaria emessa inaudita altera parte. Pertanto l'ordinanza del Tribunale per il riesame, che aveva applicato la preclusione del giudicato cautelare nei confronti della ricorrente che non aveva chiesto il riesame, è stata annullata. Poiché il procedimento si è poi concluso con sentenza irrevocabile (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 18/10/2023) e è stato emesso ordine di esecuzione, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio (assenza di rimessione al giudice di merito).

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Invocato in riferimento al regime di impugnabilità e alle conseguenze del mancato riesame: la Corte rileva che l'applicazione del "giudicato cautelare" deve essere valutata con riferimento alla disciplina del riesame e non può fondarsi su un provvedimento adottato inaudita altera parte

  • D.Lvo 286/1998 (art. 12, commi 1, 3 lett. a) e c) e 3-ter lett. b))

    Norme indicate come oggetto del procedimento cautelare (misure relative a immigrazione/divieto di dimora); il riferimento è meramente fattuale rispetto al tipo di reato/manifestazione per cui erano disposte le misure

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 46201/2018; Sez. U. n. 14535/2006; Sez. U. n. 11/1994; Sez. 6 n. 16480/2021)

    Richiamata per affermare il principio consolidato che il "giudicato cautelare" si forma soltanto sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame (dopo contraddittorio) e non sull'ordinanza di applicazione della misura non impugnata e resa inaudita altera parte

Massime di principio

  • Il "giudicato cautelare" si forma solo a seguito di un giudizio di riesame con effettivo contraddittorio; non può essere esteso stabilmente a provvedimenti emessi inaudita altera parte nei confronti di chi non ha chiesto riesame
  • Se il giudice del riesame valuta che non sussistono novità giustificative, non può invocare preclusioni di giudicato nei confronti di chi non ha partecipato al riesame per affermare stabilità della decisione originaria
  • Quando il processo si conclude con sentenza definitiva e viene emesso ordine di esecuzione, l'annullamento di provvedimenti cautelari è spesso disposto senza rinvio poiché la fase di esecuzione impedisce al giudice delle misure cautelari di incidere sullo status detentivo del condannato
  • Elementi sopravvenuti (es. lettera di pentimento) possono costituire fatto nuovo rilevante per le esigenze cautelari se valutati in sede di riesame, ma non possono supplire alla necessità del contraddittorio: la rilevanza di tali elementi dipende dall'effettiva possibilità di essere esaminati nel contesto del riesame
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe attivare tempestivamente i rimedi previsti (richiesta di riesame) per evitare che la decisione originaria diventi stabile rispetto alla propria posizione; la mancata impugnazione limita le possibilità di contestare poi la preclusione del giudicato cautelare

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