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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS- -OMISSIS-” avente ad oggetto: annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità -OMISSIS- dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 luglio 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS---OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Nucleo “B”, Tip. “A”. Lotto “C”, interno 14. F.m. n° 3, P.lla -OMISSIS-. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 25.11.2023 e del Parere favorevole ai sensi della L. 724/94 prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2023”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l'autotutela generale, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti favorevoli di compatibilità paesaggistica e respinto l'impugnazione dell'autotutela specifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo avere annullato il provvedimento di autotutela generale per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, aveva interpretato restrittivamente e d'ufficio la portata della perizia di stima e del parere favorevole di compatibilità paesaggistica del 2020-2021, ritenendoli riferiti soltanto a opere di completamento e finitura e non all'intero complesso edilizio. Deducevano travisamento del contenuto degli atti, ultrapetizione ed eccesso di pronuncia per violazione dei limiti della domanda e della riserva di amministrazione, nonché l'illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico relativo alla loro unità immobiliare. Il giudizio riguardava atti favorevoli adottati dalla Soprintendenza nell'ambito della regolarizzazione di varianti edilizie e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, successivamente ritirati in autotutela oltre il termine legale.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'ultrapetizione: il TAR doveva limitarsi a sindacare la legittimità dell'autotutela generale, già annullata per tardività, senza ridefinire o conformare la portata degli atti amministrativi favorevoli tornati efficaci. Ai sensi dell'art. 34 c.p.a., il giudice decide nei limiti della domanda e non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; l'annullamento dell'atto di ritiro determina la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto, senza limitazioni giudiziali. È stata quindi espunta dalla sentenza di primo grado la parte motivazionale che restringeva la portata della perizia e del parere favorevole del 2020-2021. Per effetto della piena reviviscenza di tali atti, è stato accolto anche il secondo motivo: il provvedimento di ritiro specifico, adottato in conseguenza dell'autotutela generale, è stato annullato per illegittimità derivata, venendo meno il presupposto logico-giuridico su cui si fondava. È rimasto fermo l'annullamento dell'autotutela generale disposto dal TAR. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento di autotutela generale era stato adottato oltre il termine massimo previsto dalla disposizione; il suo annullamento per tardività è rimasto fermo.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    La norma delimita il potere decisorio del giudice ai limiti della domanda e al provvedimento oggetto di impugnazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione vieta l'ultrapetizione e l'invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può conformare autonomamente il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia sia stata ripristinata.

  • art. 25, comma 3, l.r. 16/2016

    La disposizione è richiamata quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie, nell'ambito della vicenda amministrativa.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quale base dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice annulla un provvedimento di autotutela, il sindacato deve arrestarsi alla legittimità dell'atto di ritiro e non può estendersi alla ridefinizione, interpretazione restrittiva o conformazione del contenuto degli atti amministrativi favorevoli che, per effetto dell'annullamento, riacquistano efficacia.
  • L'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a. impone al giudice di decidere nei limiti della domanda e vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; tale divieto impedisce anche di sostituire alla valutazione futura dell'amministrazione una propria interpretazione conformativa di atti amministrativi reviviscenti.
  • L'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro determina la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente ritirati, i quali tornano efficaci secondo il loro contenuto originario, senza limitazioni o modificazioni introdotte dal giudice al di fuori dell'oggetto della controversia.
  • Quando un provvedimento amministrativo specifico è adottato in conseguenza di un provvedimento generale di autotutela, l'annullamento di quest'ultimo può comportare l'illegittimità derivata del primo se viene meno il presupposto logico-giuridico sul quale il provvedimento consequenziale si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaSanatoria paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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