Regolamento (UE) 2017/685
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 359/2011 relativo all'Iran. La modifica consiste nella sostituzione di numerose voci dell'allegato I con indicazioni aggiornate sulle identità, le funzioni e i motivi dell'inserimento in elenco. Il regolamento precisa inoltre che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 aggiornando e sostituendo alcune voci dell'elenco di persone soggette a misure restrittive nei confronti dell'Iran.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Produce effetti vincolanti per tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e interviene esclusivamente sull'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, aggiornando le voci di persone elencate. Non disciplina soggetti o settori diversi dall'elenco sanzionatorio richiamato e non contiene esclusioni ulteriori oltre a quelle derivanti dal perimetro del regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti di determinate persone in Iran
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione relativo all'Iran, adottato con il regolamento (UE) n. 359/2011, limitandosi a modificare l'allegato I che contiene l'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Dai considerando emerge che il Consiglio, all'esito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure fino al 13 aprile 2018 e aggiornare alcune voci dell'elenco.
Finalità e contesto normativo
L'atto ha natura esecutiva e si fonda sull'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 359/2011. La funzione del regolamento è quindi tecnica e puntuale: non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna il contenuto dell'elenco nominativo già esistente, mantenendo in vita il quadro restrittivo verso soggetti ritenuti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e nella repressione interna in Iran.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive UE nei confronti di persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, ma il suo contenuto operativo riguarda esclusivamente le persone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. Le modifiche incidono dunque sulla platea dei soggetti designati, con effetti giuridici immediati e vincolanti per tutti gli Stati membri, in forza dell'applicabilità diretta dell'atto.
Modifica dell'allegato I
L'articolo 1 prevede la sostituzione di specifiche voci dell'allegato I con nuove formulazioni riportate nell'allegato del regolamento di esecuzione. Le voci interessate riguardano, tra gli altri, magistrati, procuratori, responsabili di istituti penitenziari, ufficiali delle forze armate, dirigenti di organismi mediatici e soggetti collegati ad apparati di sicurezza o di repressione informatica.
Le ragioni dell'inserimento o del mantenimento in elenco, come risultano dall'allegato, fanno riferimento a condotte quali:
- condanne a morte o a lunghe pene detentive in processi ingiusti;
- repressione di manifestazioni pacifiche e arresti arbitrari;
- tortura, maltrattamenti e diniego di cure mediche ai detenuti;
- violazioni del diritto al giusto processo;
- repressione informatica contro oppositori e riformisti;
- collaborazione con apparati di sicurezza o trasmissione di confessioni estorte.
Tra le voci aggiornate figurano, a titolo esemplificativo, Mohammad Moghisseh, Said Mortazavi, Abbas Pir-Abassi, Abdolghassem Salavati, Mahmoud Abbaszadeh-Meshkini, Hassan Akharian, Seyyed Ali-Reza Avaee, Seyyed Hasan Firuzabadi, Mostafa Barzegar Ganji, Mohammad Reza Habibi, Mohammad Hejazi, Behrouz Kamalian, Mojtaba Maleki, Mahmoud Salarkia, Hossein Tala, Mohammad-Kazem Bahrami, Ali Fahradi, Ali Ashraf Rezvanma-Nesh, Mohamed Sadeghi, Ali Ashraf Rashidi Aghdam, Mohammad Sarafraz e Seyyed Reza Musavi-Tabar.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto ai fini delle verifiche di compliance su soggetti designati, controparti commerciali, intermediari finanziari e rapporti contrattuali con elementi di collegamento all'Iran. L'aggiornamento delle voci nominative impone controlli attuali sulle liste sanzionatorie UE e sulle eventuali misure di blocco, congelamento di fondi o restrizioni operabili in forza del regolamento base n. 359/2011.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci relative a diverse persone inserite nell'elenco sanzionatorio, con aggiornamento delle informazioni identificative, delle qualifiche e dei motivi dell'inserimento.
Proroga delle misure restrittive e riesame politico
Nei considerando si dà atto che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2018. Il regolamento di esecuzione si inserisce in tale contesto di mantenimento del regime sanzionatorio.
Contenuto dell'allegato: sostituzione delle voci nominative
L'allegato elenca le persone per le quali le voci dell'allegato I sono sostituite. Per ciascuna persona sono riportati nome, eventuali alias, dati identificativi, motivi dell'inserimento e data di inserimento in elenco; in alcuni casi sono indicati anche luogo e data di nascita o posizione ricoperta.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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