Regolamento (UE) 2017/688
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/688 della Commissione, del 11 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/688 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE sui mercati agricoli. I valori sono fissati per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi, come riportato nell'allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati tramite codice NC nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di settore. Riguarda gli operatori che importano i prodotti indicati da paesi terzi specificati nell'allegato, con valori differenziati per origine; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/688 della Commissione disciplina l'aggiornamento dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione della normativa UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, della disciplina di settore prevista per gli ortofrutticoli freschi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando evidenziano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codici NC. I valori sono differenziati per paese terzo di origine e servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'allegato utilizza la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" corrisponde ad "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato per i valori forfettari all'importazione applicabili ai prodotti elencati. Nell'allegato sono riportati i valori, espressi in EUR/100 kg, per vari codici NC e origini, tra cui EG, MA, TN, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, ZA, CH, US e ZZ. In concreto, l'atto aggiorna i parametri economici necessari per il calcolo del prezzo di entrata all'importazione.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di fissazione
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori applicabili ai diversi codici NC e alle rispettive origini paesi terzi per prodotti come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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