Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31434/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di un medico specialista per i periodi d'imposta 2007-2012, con analisi della documentazione contabile e di indagini bancarie sui conti del contribuente e del coniuge. L'Ufficio, sulla base del PVC, contestava per gli anni 2010 e 2011 movimentazioni bancarie non giustificate e l'inerenza di alcuni elementi negativi dedotti, emettendo due avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 38, comma 1, d.P.R. 600/1973, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali, oltre alla rilevazione, ai fini IVA, di operazioni attive esenti non documentate. Il contribuente impugnava gli avvisi; i ricorsi venivano respinti in primo grado, mentre in appello la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame e compensava le spese. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente aderiva alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, depositando istanze, ricevute e prova del versamento della prima rata entro il termine previsto; inoltre risultava poi comunicato lo sgravio per le annualità in contestazione. La Corte ha quindi ritenuto che il perfezionamento della definizione agevolata producesse l'effetto estintivo del giudizio per cessata materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta definizione agevolata della lite fiscale e del pagamento della prima rata entro il termine di legge. Ha rilevato che la disciplina della legge n. 197/2022 comporta l'effetto estintivo del processo quando il contribuente deposita la domanda di definizione e la prova del versamento, e che la Corte costituzionale aveva già escluso profili di illegittimità della disciplina. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché il meccanismo sanzionatorio non si applica in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 600/1973

    norma posta a base degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio per la determinazione del reddito complessivo del contribuente in presenza di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

  • art. 1, commi 183-203, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e i relativi effetti processuali e sostanziali.

  • art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    il pagamento della prima rata entro il termine previsto consente il perfezionamento della definizione agevolata secondo il meccanismo richiamato dalla Corte.

  • art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    gli effetti della definizione perfezionata «prevalgono» su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge

    la definizione perfezionata prevale sulle pronunce non passate in giudicato, incidendo sul processo pendente.

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    le controversie definibili non sono sospese automaticamente; il processo può essere sospeso su richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento determina l'estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.

    richiamati con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale sulla disciplina della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata perfezionata dal contribuente, con deposito della domanda e prova del pagamento dovuto nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • La previsione legislativa che collega l'estinzione del processo al perfezionamento della definizione agevolata non viola, di per sé, i principi costituzionali di difesa, uguaglianza, capacità contributiva e giusto processo, quando sia finalizzata alla rapida chiusura delle liti fiscali pendenti.
  • Il pagamento della sola prima rata, se effettuato nei termini e nell'ambito della procedura di definizione agevolata, è idoneo a far operare l'effetto estintivo processuale previsto dalla legge.
  • In caso di cessazione della materia del contendere non trova applicazione il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.