Cassazione Penale, Sentenza n. 45199/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena (pena sospesa: anni 1 e mesi 6 e multa euro 8.000, secondo la Corte distrettuale), per aver ritenuto la sussistenza delle cause di revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. e per aver considerato superati i limiti di pena ai sensi dell'art. 163 c.p., alla luce di condanne pregresse. Il ricorrente denunciava errori materiali nella indicazione della pena originaria (la sentenza definitiva del 15/12/2020 avrebbe disposto otto mesi e non anno e sei mesi) e contestava che la revoca richiede l'accertamento che il nuovo delitto sia stato commesso nel quinquennio dalla definitività della sentenza che ha riconosciuto il beneficio; inoltre deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva, di fatto, operato una revoca sulla base dell'ultimo comma dell'art. 168 in combinato con l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. senza verificare se le cause ostative fossero già note al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha accertato né motivato che la revoca fosse sorretta dalla causa prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. (commissione di un nuovo delitto nel quinquennio), ma ha operato come se si trattasse della revoca obbligatoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 168 in presenza di cause ostative di cui all'art. 164, comma 4 c.p., senza verificare se tali cause fossero note al giudice della cognizione. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio acquisisca il fascicolo del giudizio di merito per accertare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; se lo fosse, la questione sarebbe coperta dal giudicato e non rimovibile in sede di esecuzione; se non lo fosse, il giudice dell'esecuzione potrà revocare il beneficio valutando anche la regola che la reiterazione del beneficio è ammessa solo se non sono intervenute condanne intermedie che dimostrino la proclività a delinquere, e sempre nel rispetto dei limiti di pena dell'art. 163 c.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, comma 1, n. 1; ultimo comma
Prevede le ipotesi di revoca della sospensione condizionale: il comma 1, n. 1 riguarda la revoca quando il condannato commette un nuovo delitto nel periodo rilevante; l'ultimo comma disciplina la revoca obbligatoria quando il beneficio è stato concesso in violazione di cause ostative previste dall'art. 164. La Corte ha richiamato la distinzione tra le due ipotesi e l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di verificare quale causa concreta abbia determinato la revoca.
art. 164 cod. pen.
art. 164, comma 4; ultimo comma
Stabilisce le condizioni ostative alla concessione del beneficio; il comma 4 è richiamato in relazione alla illegittima concessione del beneficio in presenza di cause ostative. La Corte ha rilevato che, se la causa ostativa era nota al giudice della cognizione, l'errore doveva essere rimosso in sede di impugnazione e non in esecuzione.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti di pena detentiva per la concessione del beneficio della sospensione condizionale (limiti massimi complessivi). La Corte ha richiamato che la reiterazione del beneficio è possibile solo se non sono superati tali limiti tenendo conto delle condanne intervenute.
Sezioni Unite, Longo
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come il giudice dell'esecuzione debba acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione: se nota, il punto è coperto dal giudicato; se non nota, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio.
Sez. 1, Rostas
Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, Rostas, Rv. 251553 - 01
Precisazione giurisprudenziale secondo cui la reiterazione del beneficio non è compatibile con l'esistenza di condanne intermedie che dimostrino la proclività a delinquere; la presenza di condanne intermedie legittima la negazione della nuova concessione.
Sezioni Unite, Neri
Sez. U, n. 1718 del 28/01/1984, Neri, Rv. 162815 - 01
Orientamento che ammette la reiterazione del beneficio se le condanne intervenute tra le due sospensioni sono di lieve entità (es. pena pecuniaria per delitto o pena per contravvenzione), purché non si eccedano i limiti di cui all'art. 163 c.p.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena richiede di individuare esattamente quale causa di revoca si intenda applicare: la revoca per nuovo delitto (art. 168, comma 1, n. 1 c.p.) è diversa dalla revoca obbligatoria per concessione in presenza di cause ostative (ultimo comma art. 168).
- Se la revoca è fondata sulla esistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; se lo erano, la questione è preclusa dal giudicato e non può essere rimossa in esecuzione.
- La revoca per nuovo delitto richiede l'accertamento che il reato nuovo sia stato commesso nei termini temporali previsti (es. nel quinquennio dalla definitività della sentenza che ha riconosciuto il beneficio), pertanto le date e la definitività delle sentenze devono essere scrutinati con attenzione.
- La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale è ammissibile solo entro i limiti sostanziali e temporali indicati dalla giurisprudenza e dall'art. 163 c.p.; l'intervenire di condanne intermedie di una certa gravità può escludere la nuova concessione in quanto indice di proclività a delinquere.
- Errori materiali o di rappresentazione delle pene e delle imputazioni nella motivazione dell'ordinanza di revoca devono essere verificati e corretti: il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire la documentazione per una corretta valutazione.
- In caso di dubbio sulla natura della causa di revoca adottata dal giudice dell'esecuzione, il rimedio è l'annullamento con rinvio affinché il giudice del rinvio compia gli accertamenti istruttori necessari (acquisizione fascicolo, verifica delle date, delle condanne intermedie e dei limiti di pena).
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