Cassazione Penale, Sentenza n. 15120/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Nitti avverso la sentenza di appello che aveva confermato condanne e statuizioni civili. I motivi principali impugnavano: 1) l'illegittimità dell'aumento di pena per continuazione attribuito anche per reati per i quali era intervenuta assoluzione; 2) l'erronea decisione sulla incompetenza territoriale (il ricorrente sosteneva che la competenza doveva essere attribuita a Roma, sede del G.S.E., e non a Brindisi); 3) la falsa applicazione e interpretazione degli artt. 110 e 316-ter cod. pen. e la carenza di motivazione sull'apporto concorsuale dell'arch. Nitti; 4) vizi di prova e violazioni delle norme sull'uso delle copie documentali (art. 546 c.p.p.) in relazione alle asseverazioni; 5) censure in ordine alla condanna al risarcimento e alla provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'incompetenza territoriale per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), affermando che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga e dispone l'accredito delle somme (nel caso, la sede del G.S.E. a Roma). Per tale ragione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, in violazione dell'art. 21 c.p.p., estendendo gli effetti anche ai coimputati (art. 587 c.p.p.). La decisione contiene altresì rilievi procedurali sulla irripetibilità della richiesta di trattazione orale nel periodo emergenziale e sul regime di consumazione prolungata delle erogazioni periodiche. (La sentenza qui riportata è frammentaria ma il principio decisivo è l'annullamento per incompetenza territoriale e il rinvio implicito alla competente autorità di Roma.)
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
"conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo"
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga il contributo e dispone l'accredito (luogo della deminutio patrimonii dell'ente erogatore). Per erogazioni periodiche la consumazione è prolungata fino all'ultima erogazione.
art. 21 cod. proc. pen.
Violazione rilevante quando il giudice ha deciso un procedimento pur essendo incompetente per territorio: la sentenza deve essere annullata.
art. 587 cod. proc. pen.
Gli effetti favorevoli di un annullamento per incompetenza territoriale si estendono anche ai coimputati, essendo motivo oggettivo.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)
Nel regime emergenziale la richiesta di trattazione orale è irretrattabile; la rinuncia unilaterale non può trasformare la trattazione in cartolare se altre parti hanno legittimo affidamento sulla discussione orale.
art. 24, secondo comma, d.lgs. 3/3/2011, n.28 (richiamato)
La tariffa agevolata del "secondo conto energia" è qualificata come incentivo/contributo erogato a fondo perduto e rientra nel novero degli "altri tipi di erogazioni" sanzionati dall'art. 316-ter.
D.M. 19 febbraio 2007 ("secondo conto energia")
Il bonus/tariffa fotovoltaica erogata dal G.S.E. è un contributo/incentivo a fondo perduto che integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche se richiesto o percepito indebitamente.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiama esigenze probatorie sulle copie documentali: la conformità alla fonte deve essere dimostrata per ritenere probante una copia non ufficiale.
Massime di principio
- Per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui l'ente pubblico eroga e dispone l'accredito delle somme (es.: sede del gestore che eroga il contributo).
- Se l'erogazione è periodica il reato si consuma in modo prolungato fino all'ultima erogazione: la consumazione si perfeziona con la cessazione dei pagamenti.
- Incentivi erogati a fondo perduto dal Gestore dei Servizi Energetici (es. tariffa fotovoltaica D.M. 19/02/2007) vanno considerati contributi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 316-ter.
- L'annullamento per incompetenza territoriale è di natura oggettiva e i suoi effetti favorevoli si estendono agli altri coimputati, anche se hanno impugnato la sentenza per altri motivi (art. 587 c.p.p.).
- In regime emergenziale (normativa anti-Covid) la richiesta di trattazione orale è irretrattabile: una rinuncia tardiva non può imporre il mutamento automatico del rito in cartolare se altre parti avevano fatto affidamento sulla discussione orale.
- Quando si deduce falsità documentale basata su copie, occorre verificare la conformità all'originale ai sensi delle norme probatorie (art. 546 c.p.p.); l'assenza di prova di conformità può inficiare la valutazione del fatto di falso.
- L'art. 316-ter è una fattispecie autonoma rispetto alla truffa (640-bis): va interpretata con riferimento alla tutela dell'allocazione corretta delle risorse pubbliche e non come semplice perseguimento dell'ingiusto profitto del privato.
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