Sentenza del 16/01/2020 n. 651 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 131/2020 TRIBUTI LOCALI - TARSU/TARI - Aree portuali - Attività di gestione dei rifiuti - Competenza esclusiva dell'Autorità portuale - Diritto al rimborso delle somme versate al Comune - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di TARSU/TARI per complessivi €90.426,60 versati al Comune, sostenendo che la gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale (per legge incaricata della raccolta e trasporto fino alla discarica) e pertanto i Comuni sono privi di potere impositivo in relazione alla tassa rifiuti per quelle aree. In primo grado il ricorso era stato respinto perché il giudice aveva ritenuto che il Comune avesse effettivamente svolto il servizio (evitando così un ingiustificato arricchimento del ricorrente); in appello la società ha ribadito che, per normativa vigente, la competenza è dell'Autorità portuale e ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso, nei limiti dei termini prescrizionali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello: ha affermato che, per la normativa vigente (L. 84/1994 e relativo decreto ministeriale, D.Lgs. 507/1993 e D.Lgs. 22/1997), l'attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella competenza dell'Autorità portuale e che il Comune è privo di potere impositivo in relazione a TARSU/TARI per tali aree. Ne consegue il diritto della società al rimborso delle somme versate a titolo di TARSU/TARI al Comune a partire dall'anno 2011 (cinque anni anteriori alla richiesta di rimborso del 05.08.2016), mentre i versamenti anteriori a tale periodo sono decaduti per il limite quinquennale; le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993, art. 62 comma 5
esclude "dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale..."
Esclude dall'ambito impositivo comunale le aree per le quali non opera l'obbligo di conferimento in regime di privativa comunale; uso per delimitare l'esclusione delle aree portuali dalla tassa comunale
D.Lgs. 22/1997, art. 21 comma 8
sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi
Riconosce la prevalenza delle norme che istituiscono le Autorità portuali sulle competenze comunali in materia di rifiuti per le aree portuali
Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 comma 1 lett. c)
Attribuisce alle Autorità portuali il compito di affidamento e controllo di servizi di interesse generale per gli utenti portuali, categoria nella quale rientrano i servizi di raccolta e pulizia dei rifiuti
Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14 novembre 1994, art. 1
i servizi di interesse generale ... vanno identificati anche nei "servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti"
Definisce espressamente i servizi di pulizia e raccolta rifiuti come servizi di interesse generale che devono essere forniti dall'Autorità portuale agli utenti portuali
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 comma 164)
"il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione"
Stabilisce il termine quinquennale per chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate; la CTR ha applicato tale limite per i versamenti anteriori al 2011
Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib., 30/11/2018 n. 31058
Principio che la tassa per i rifiuti non può essere imposta da un soggetto diverso da quello che effettua il servizio; utilizzata per sostenere l'assenza di potere impositivo del Comune nelle aree di competenza portuale
Giurisprudenza: Cass. civ., sent. n. 23583 del 25/09/2009
Conferma che l'obbligazione tributaria e il potere impositivo derivano dalla legge e non dallo svolgimento materiale di un'attività da parte di soggetti privi di competenza normativa
Massime di principio
- Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti è attribuita per legge all'Autorità portuale: i Comuni non hanno potere di imporre TARSU/TARI per quelle aree salvo diversa disposizione normativa.
- Il fatto che un Comune abbia materialmente svolto il servizio di raccolta non conferisce automaticamente il potere impositivo se la legge attribuisce la competenza all'Autorità portuale; l'obbligo fiscale discende dalla legge, non dalla mera attività di fatto.
- Il contribuente che ha pagato TARSU/TARI indebitamente può chiedere il rimborso: la richiesta è soggetta al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1 comma 164 della legge 296/2006 (rimborso per i cinque anni anteriori alla domanda).
- Prima di proporre istanze o ricorsi, è importante documentare lo status dell'area (demaniale, concessione, delimitazione nell'ambito dell'Autorità portuale) e conservare le ricevute dei versamenti e ogni comunicazione amministrativa.
- In caso di riscossione illegittima da parte del Comune, il contribuente ha diritto alla restituzione: l'eccezione di ingiustificato arricchimento non prevale quando la legislazione attribuisce la competenza ad altro ente.
- Per tutelarsi: inviare formale istanza di rimborso al Comune (conservando prova di invio), contestare entro i termini e, se necessario, proporre ricorso tributario documentando la competenza dell'Autorità portuale.
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