Sentenza del 25/11/2021 n. 36683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano gli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la riqualificazione di un atto di compravendita di un terreno agricolo con fabbricato, contestando la congruità del maggior valore accertato e denunciando l'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e del dispositivo della sentenza, nonché l'irregolarità nella notifica della sentenza di primo grado tramite raccomandata a.r., con avvisi di giacenza non adeguatamente attestati e non consegnati, violando così il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la controversia al giudice di merito per un nuovo esame. Ha rilevato che la Commissione non aveva verificato la prova certa della regolare notifica della sentenza di primo grado (non essendo sufficiente la sola spedizione della raccomandata senza prova del rilascio dell'avviso di giacenza). Inoltre, ha sottolineato la nullità del procedimento per mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, lesiva del diritto di difesa. La sentenza è stata quindi annullata e il processo rinviato per la corretta valutazione delle notifiche e della legittimità del procedimento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 31, artt. 16 e 17, art. 37 comma 2, art. 38
Prevede l'obbligo di comunicazione alle parti della data di trattazione della controversia e del dispositivo della sentenza; la mancata comunicazione costituisce violazione del diritto di difesa e causa di nullità del procedimento.
L. n. 890 del 1982
art. 14, art. 8 commi 2 e 4
Stabilisce le modalità di notifica a mezzo posta, prevedendo che in caso di assenza del destinatario l'operatore postale debba rilasciare un avviso di giacenza; la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
D.P.R. n. 655 del 1982
Norme regolamentari sulle notifiche postali, ma non prevalenti rispetto alla L. n. 890/1982 per notificazioni giudiziarie.
Cassazione, Sezioni Unite n. 10012 del 2021
Ha stabilito che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che attesti il deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD), e non è sufficiente la sola prova della spedizione.
Massime di principio
- In materia di notificazioni giudiziarie a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento che attesti l'effettivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD), e non basta la sola spedizione della raccomandata.
- La mancata comunicazione alle parti costituite della data di trattazione dell'udienza costituisce una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e determina la nullità del procedimento e della decisione.
- L'effetto di perfezionamento della notifica dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata è provvisorio e condizionato alla verifica giudiziale della prova dell'avviso di giacenza (CAD).
- Le contestazioni relative alle irregolarità nelle notifiche e comunicazioni devono essere adeguatamente valutate dai giudici di merito, che hanno l'onere di accertare la regolarità del procedimento notificatorio.
- In presenza di notifiche non provate correttamente, la decisione impugnata può essere cassata e il processo rinviato per un nuovo esame che garantisca il rispetto del diritto di difesa.
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