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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Alba Adriatica del 21 novembre 2014 recante ad oggetto “concessione demaniale marittima – recupero canoni ed imposte, arretrati 2007/2013, oneri concessori anno 2014: richiesta attestazioni/intimazione ad adempiere”; nonché per l’accertamento - dell’inefficacia del verbale di consistenza e testimoniale di stato del 9 maggio 1997; - dell’obbligo delle Amministrazioni intimate a provvedere al rimborso delle somme indebitamente corrisposte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28/11/2018: - della nota del Comune di Alba Adriatica del 1° settembre 2017, recante ad oggetto «Litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Corresponsione canone ed imposta regionale anno 2017. Ditta Di Francesco Sandro –Stabilimento “New Port”»; - della nota del Comune di Alba Adriatica del 13 agosto 2018, recante ad oggetto «Litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Corresponsione canone ed imposta regionale anno 2018. Ditta Di Francesco Sandro –Stabilimento “New Port”»; e per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo, previo annullamento ovvero previa disapplicazione degli ordini di introito per gli anni 2007-2018 e del testimoniale di stato del 9 maggio 1997. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 25/03/2020: - della nota del Comune di Alba Adriatica prot. n. 34534 del 31 dicembre 2019, recante ad oggetto “litorale di Alba Adriatica –concessione demaniale marittima. Comunicazioni superficie canone demaniale. Ditta: DI FRANCESO SANDRO”; nonché per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo, previo annullamento ovvero previa disapplicazione degli ordini di introito per gli anni 2007-2019 e del testimoniale di stato del 9 maggio 1997. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15/08/2020: - per l’accertamento del giusto canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2020, insistendo altresì per l'accoglimento di tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa201500095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali e ordini di introito relativi alla determinazione e al recupero dei canoni e delle imposte regionali per la concessione demaniale marittima negli anni 2007-2020, nonché verbale di consistenza e testimoniale di stato del 9 maggio 1997

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il concessionario di una concessione demaniale marittima ha impugnato la nota comunale del 21 novembre 2014, con cui erano richiesti canoni e imposte arretrati per gli anni 2007-2013 e oneri concessori per il 2014, chiedendo altresì l'accertamento dell'inefficacia del verbale di consistenza e testimoniale di stato del 9 maggio 1997 e il rimborso delle somme asseritamente indebitamente corrisposte. Con motivi aggiunti ha impugnato le successive note comunali relative ai canoni e alle imposte degli anni 2017, 2018 e 2019, chiedendo l'accertamento del giusto canone demaniale marittimo, previo annullamento o disapplicazione degli ordini di introito e del verbale del 1997, nonché ha insistito per la determinazione del canone dovuto per il 2020. Dal testo non risultano esaminati specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione, depositata il 30 gennaio 2026, con cui la parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure sugli atti relativi alla quantificazione dei canoni demaniali e senza pronunciarsi sulle domande di accertamento e rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita l'interpretazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando tale carenza riguarda la domanda principale ancora pendente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso e delle ulteriori domande connesse agli atti impugnati.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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