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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29828/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto in primo grado la condanna di un Comune al pagamento del residuo corrispettivo per una pluralità di prestazioni asseritamente affidate dall’ente locale, alcune in forza di un contratto stipulato in forma pubblica e altre mediante determinazioni dirigenziali e scambio di proposta e accettazione scritte. Il Comune aveva appellato deducendo, tra l’altro, l’assenza di delibera di Giunta, la mancanza di adeguata copertura finanziaria e l’inefficacia/nullità dei rapporti non assistiti dalla forma richiesta. La Corte d’appello aveva accolto l’appello, ritenendo pagato integralmente il solo contratto pubblico e considerando nulli o inefficaci gli altri rapporti per difetto di forma e di copertura finanziaria, con conseguente condanna della società alla restituzione di quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse errato nell’imputare i pagamenti eseguiti sul contratto pubblico e nel disporre la restituzione di somme; 2) violazione degli artt. 153 e 191 d.lgs. 267/2000, sostenendo che per le determinazioni dirigenziali bastasse l’indicazione del capitolo di bilancio e non fosse richiesta l’attestazione di copertura finanziaria come per le delibere di Giunta/Consiglio; 3) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per asserita decisione a sorpresa sulla mancanza di copertura finanziaria senza contraddittorio; 4) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, contestando la ricostruzione dei pagamenti e la qualificazione dei contratti. La Cassazione ha ritenuto il primo e il quarto motivo in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, e in parte infondati; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che per i contratti degli enti locali la copertura finanziaria è condizione di efficacia e richiede non solo l’indicazione del capitolo di bilancio ma anche l’attestazione dell’effettiva disponibilità, e che la relativa inefficacia è eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio sulla base degli atti di causa. Il ricorso è stato quindi respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva negato il credito ulteriormente preteso per i contratti diversi da quello stipulato in forma pubblica e aveva condannato la società alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario del Comune. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice si pronuncia su un pagamento sopravvenuto già devoluto al thema decidendum e documentato in causa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri riconosciuti; non è deducibile per contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo in caso di disconoscimento di prove legali o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che richiedono valutazione; non per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio non opera per questioni già introdotte come eccezioni in senso lato dalle parti, né quando il rilievo d'ufficio si fondi su documenti già ritualmente acquisiti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale sulla copertura finanziaria dei contratti dell'ente locale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È il parametro evocato per il vizio di nullità processuale dedotto in relazione al preteso rilievo d'ufficio senza contraddittorio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Non può essere usato per contestare la motivazione del giudice di merito come tale, né per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000

    La norma richiede l'attestazione di copertura finanziaria in relazione alle effettive disponibilità di bilancio; per le determinazioni dirigenziali il visto di regolarità contabile svolge tale funzione.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Gli enti locali possono assumere spese solo se esiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio e la relativa attestazione di copertura finanziaria.

  • art. 107, lett. c), d.lgs. 267/2000

    L'attribuzione ai dirigenti del potere di stipulare contratti non elide l'esigenza del controllo sulla copertura finanziaria.

  • art. 17 R.D. n. 2240/1923

    È richiamato come norma sulla forma scritta dei contratti dell'amministrazione pubblica, considerata necessaria a pena di nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore percettivo sul contenuto di un documento non può essere fatto valere in cassazione come vizio di legittimità ordinario, ma semmai con revocazione.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati da enti locali la copertura finanziaria non si esaurisce nell'indicazione del capitolo di bilancio, ma richiede anche l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle somme, secondo il meccanismo previsto per l'atto deliberativo o dirigenziale rilevante.
  • La mancanza della copertura finanziaria costituisce una condizione di efficacia del contratto dell'ente locale e può essere rilevata d'ufficio dal giudice come eccezione in senso lato, purché desumibile dagli atti di causa.
  • L'attribuzione ai dirigenti del potere di stipulare contratti non esonera l'amministrazione dal rispetto del controllo contabile imposto dalla disciplina della finanza locale.
  • In cassazione non è consentito dedurre, sotto forma di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruito come critica alla motivazione o come richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; occorre l'indicazione di uno specifico fatto storico trascurato e decisivo.
  • Il principio del contraddittorio preventivo non è violato quando il giudice rilevi una questione già introdotta nel processo dalle parti o desumibile da documenti già prodotti, né quando si tratti di eccezione in senso lato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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