Sentenza del 06/03/2017 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Imposta regionale sulle concessioni statali - Concessione rilasciata dall'autorità portuale - All'autorità portuale, con normativa secondaria è demandata la determinazione della base imponibile - In sede di normativa primaria, con l'art. 2, legge 16.05.1970, n. 281, sono fissati il presupposto impositivo, i soggetti passivi, aliquota e sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’imposta non fosse dovuta per le concessioni rilasciate dall’autorità portuale, presumibilmente contestando anche la legittimità della determinazione della base imponibile mediante normativa secondaria e invocando il principio della riserva relativa di legge previsto dall’art. 23 della Costituzione. La questione riguardava inoltre gli anni anteriori al 2013, poiché la Regione Toscana aveva soppresso l’imposta a partire da tale anno.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata per gli anni precedenti al 2013. È stato affermato che l’art. 4 del d.l. n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993, può demandare all’autorità portuale la determinazione dell’ammontare della base imponibile mediante normativa secondaria, purché non siano applicati canoni inferiori ai minimi previsti dalla legge. La normativa primaria aveva già individuato gli elementi essenziali del tributo, inclusi presupposto, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni. Pertanto, l’imposta era dovuta anche per le concessioni rilasciate dalle autorità portuali fino all’anno 2012, mentre non era applicabile dal 2013 in avanti per effetto della sua soppressione regionale.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve stabilire gli elementi essenziali del tributo, ma può demandare a fonti secondarie la determinazione tecnica o quantitativa di aspetti come la base imponibile, entro limiti predeterminati.
Art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
La disposizione costituisce la normativa primaria di riferimento per l’imposta regionale sulle concessioni statali e individua gli elementi essenziali del tributo, tra cui presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni.
Art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
La norma consente all’autorità portuale di determinare, tramite normativa secondaria, l’ammontare della base imponibile o dei canoni, purché non vengano applicati importi inferiori ai livelli minimi derivanti dalla legge.
Ordinanza della Corte di cassazione 19 ottobre 2016, n. 21136
La Corte ha ritenuto conforme all’art. 23 della Costituzione il rinvio alla normativa secondaria dell’autorità portuale per la determinazione quantitativa della base imponibile, poiché gli elementi fondamentali dell’imposta erano già fissati dalla legge.
Massime di principio
- Quando una legge tributaria definisce gli elementi essenziali del tributo, è generalmente legittimo che una fonte secondaria determini aspetti tecnici o quantitativi della base imponibile, purché operi entro limiti stabiliti dalla legge.
- La competenza dell’autorità portuale a determinare canoni o valori imponibili non esclude, di per sé, l’applicazione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali.
- Per stabilire se un tributo sia dovuto occorre verificare la normativa vigente nell’anno d’imposta: una successiva soppressione dell’imposta non elimina gli obblighi relativi alle annualità precedenti.
- Le concessioni rilasciate da un’autorità portuale possono rientrare nell’imposizione regionale se riguardano l’occupazione o l’uso di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato situati nel territorio regionale.
- In casi analoghi, il contribuente deve verificare sia l’anno di riferimento sia la corretta determinazione della base imponibile e il rispetto dei minimi legali, ma non può contestare validamente il solo fatto che la quantificazione sia stata effettuata con normativa secondaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →