Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo di essere stata solo amministratrice formale ("testa di legno") e che il marito fosse l'amministratore di fatto; deduce vizio di motivazione e violazione di legge per mancata valutazione della sua reale inconsapevolezza e per mancata riqualificazione, in via subordinata, nella fattispecie meno grave di bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la sentenza d'appello ha motivato la condanna soprattutto sulla base della posizione formale della ricorrente e del tempo di permanenza nella carica, senza dimostrare la sua effettiva consapevolezza dello stato delle scritture contabili né indicare i "segnali" concreti che giustificano il convincimento di dolo. Per tali carenze motivazionali e per il disallineamento rispetto alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale affinché ridetermini la decisione adeguandosi ai criteri richiamati (valutazione degli indicatori di consapevolezza, rispetto del principio di colpevolezza).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta, sottrazione o distruzione delle scritture contabili). La colpevolezza richiede il dolo (generico o specifico) e non può basarsi soltanto sulla posizione formale dell'amministratore senza prova della sua consapevolezza.
art. 217 e art. 220 legge fallimentare
art. 217, comma 2; art. 220
Norme collegate alla disciplina delle responsabilità fallimentari e degli obblighi di tenuta delle scritture; richiamate per delimitare l'ambito delle fattispecie sanzionate.
art. 2392 cod. civ.
Attribuisce all'amministratore l'obbligo di intervento in presenza di atti pregiudizievoli: costituisce base normativa per l'onere di attivazione e vigilanza dell'amministratore formale.
art. 40, comma finale, cod. pen.
Stabilisce la responsabilità per concorso morale/omissivo quando il soggetto, pur investito di una posizione di garanzia, non intervenga per impedire il fatto. Usato per fondare responsabilità omissiva dell'amministratore formale se vi è consapevolezza.
art. 27 Cost.
Richiama il principio di colpevolezza: la responsabilità penale non può essere basata su criteri oggettivi e deve risultare oltre ogni ragionevole dubbio; impone al giudice di motivare la consapevolezza dell'imputato.
Sez. 5, n. 10665 del 24/1/2023
Sez. 5, n. 10665/24.01.2023
Giurisprudenza di legittimità che precisa come per l'amministratore di diritto la sussistenza del dolo richieda la prova della effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture; la sola carica formale non giustifica automaticamente la condanna.
Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Pastechi)
Sez. 5, n. 43977/14.07.2017
Affermata la necessità di provare la consapevolezza dell'amministratore formale circa l'alterazione/omissione delle scritture per configurare la bancarotta documentale.
Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 (La Porta)
Sez. 5, n. 44666/04.11.2021
Sottolinea che l'abdicazione agli obblighi dell'amministratore formale deve essere accompagnata dalla rappresentazione della possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza.
Sez. 5, n. 33582 del 13/6/2022 (Benassi)
Sez. 5, n. 33582/13.06.2022
Richiama i "segnali di allarme" che, se percepiti dall'amministratore nominale, possono fondare il dolo eventuale per omissione di vigilanza.
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 (Demajo)
Sez. 5, n. 642/30.10.2013
Esempio di caso in cui l'amministratrice formale è stata ritenuta consapevole per elementi concreti (pregresse gestioni, operazioni curate in prima persona), mostrando che la valutazione è fattuale e richiede elementi indiziari specifici.
Massime di principio
- La mera qualifica formale di amministratore non determina automaticamente né l'esenzione né la condanna: il giudice deve valutare gli "indicatori" concreti (segnali di allarme, comportamenti gestionali, precedenti attività) che dimostrino la consapevolezza dell'omissione o della distruzione delle scritture.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare il dolo (anche eventualmente) dell'amministratore formale: ciò può emergere da indizi che attestino la percezione dello stato delle scritture o la partecipazione alla gestione sostanziale.
- Se la motivazione del giudice di merito è basata prevalentemente sulla responsabilità per posizione (ruolo formale e durata nell'incarico) senza indicare prove della consapevolezza, la Cassazione annulla e rinvia per una nuova valutazione conforme ai principi di colpevolezza.
- In casi dubbi o con elementi che depongono per scarsa partecipazione gestionale dell'amministratore formale, il giudice di merito deve considerare la possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave (bancarotta semplice) o l'assoluzione, motivando adeguatamente la decisione.
- La difesa fondata sull'essere amministratore "fittizio" ha chance di successo quando riesce a dimostrare l'assenza di elementi che colleghino la persona alla gestione effettiva e l'assenza di segnali di allarme che avrebbero dovuto far intervenire.
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