Cassazione Penale, Sentenza n. 26984/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni del Torino Calcio e l'obbligo di presentazione presso il Commissariato Mirafiori per sette anni. Il ricorrente denunciava difetto assoluto di motivazione per il GIP, poiché non aveva preso in considerazione la memoria difensiva depositata entro le 48 ore (trasmessa alle ore 13:21 del 27/11/2021) e la convalida era intervenuta dopo soli 25 minuti (ore 13:46). Si contestava inoltre la mancata considerazione dell'attività lavorativa e del luogo di residenza (divieto di transitare in Corso Orbassano dove il ricorrente abita), l'assenza di una motivazione sulla durata e congruità della misura e la generica valutazione della recidiva/attualità della pericolosità, atteso che i precedenti risalgono al 1999.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato per violazione del diritto di difesa: l'ordinanza di convalida è nulla perché non contiene alcun riferimento alle deduzioni della memoria difensiva tempestivamente depositata. La formula usata dal GIP ("dato atto che sono pervenute osservazione nei termini ... le deduzioni ivi contenute non sono idonee a scalfire i dati investigativi") è stata ritenuta insufficiente a dar conto dell'effettivo esame delle osservazioni difensive. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, dei provvedimenti del Questore di Torino del 17/11/2021, ordinando altresì la comunicazione del dispositivo al Questore.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321
memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato
Principio secondo cui l'ordinanza di convalida che riguarda l'obbligo di presentazione ad ufficio di polizia è nulla se non contiene alcun riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (dep. 2015), Luraschi, Rv. 262900
obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate
Il giudice deve motivare (anche in forma concisa) le ragioni per cui ritiene non fondate le deduzioni difensive presentate; non è sufficiente una formula generica che recepisca la richiesta del Questore
Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di Lonardo, Rv. 251330
l'obbligo del giudice ... si intende assolto nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile ... l'implicita esclusione della loro fondatezza
L'adempimento dell'obbligo motivazionale può essere implicito solo se dal testo emergono chiaramente l'esame e il rigetto motivato delle deduzioni; viceversa sussiste nullità
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174
motivo di nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa
Precedente che conferma la nullità dell'ordinanza di convalida quando il diritto di difesa è frustrato da una mancata considerazione delle osservazioni difensive
Massime di principio
- Quando l'interessato presenta memorie o deduzioni entro il termine (48 ore) prima della convalida di un provvedimento che impone l'obbligo di presentazione, il giudice deve esplicitamente tenerne conto: una formula generica non è sufficiente.
- L'obbligo motivazionale può essere assolto anche in forma concisa, ma dal provvedimento deve risultare chiaramente l'esame e il rigetto argomentato delle deduzioni; in mancanza si configura nullità per violazione del diritto di difesa.
- Se la convalida interviene in tempi molto ristretti rispetto al deposito di una memoria (es. pochi minuti), ciò rafforza l'esigenza che il giudice indichi nell'atto l'effettivo esame delle deduzioni, altrimenti il provvedimento è vulnerabile.
- Le misure che limitano spostamenti o impongono obblighi di presentazione devono valutare la proporzionalità rispetto all'attività lavorativa e al luogo di residenza del destinatario; la mancata considerazione di tali fattori può essere censurata.
- Nel valutare la recidiva o l'attualità della pericolosità bisogna motivare la rilevanza di precedenti datati: fatti molto remoti richiedono argomentazioni che giustifichino la persistenza della pericolosità.
- La conseguenza della violazione del diritto di difesa in questo ambito può essere l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e, in relazione agli aspetti censurati, la declaratoria di inefficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
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