Sentenza n. 287/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza in data -OMISSIS-, resa nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R.-OMISSIS-, e passata in giudicato in data -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere ex art. 554 ter comma 1 c.p.p.; e per la dichiarazione di nullità della diffida di rimozione dell''impianto pubblicitario prot. n. -OMISSIS-del Comune di Cosenza e della comunicazione trasmessa a mezzo pec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale alla rimozione di un impianto pubblicitario e relativa comunicazione PEC
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza penale del Tribunale ordinario di Cosenza, che aveva dichiarato il non luogo a procedere ex art. 554-ter, comma 1, c.p.p., ritenendo legittima la permanenza dell'impianto nel periodo coperto dalle proroghe emergenziali Covid. Ha dedotto la nullità della diffida comunale per violazione ed elusione del giudicato, sostenendo che la sentenza penale avrebbe definitivamente accertato la legittimità dell'impianto e che l'autorizzazione fosse rimasta efficace per effetto dell'art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 63 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale, per la mancata contestualità tra l'accertamento della violazione e l'ordine di rimozione, adottato oltre due anni e mezzo dopo il sopralluogo. Il Comune ha eccepito l'inidoneità della sentenza penale a costituire un titolo azionabile in ottemperanza, nonché la persistente assenza di un'autorizzazione formale dopo la cessazione delle proroghe Covid.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via pregiudiziale ha chiarito che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato al perimetro del dispositivo e della ratio decidendi del giudicato e non può integrarne o ampliarne il contenuto. La sentenza penale azionata, essendo una pronuncia di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p., aveva natura liberatoria rispetto alla contestazione penale e non conteneva un accertamento positivo e definitivo della spettanza di un titolo abilitativo, né imponeva al Comune un obbligo permanente di non rimuovere l'impianto. Le proroghe previste dall'art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 avevano cessato i propri effetti nel termine indicato dalla disciplina emergenziale e la sentenza penale poteva rilevare soltanto per il periodo coperto da tali proroghe, non per il periodo successivo. Pertanto, essa non impediva al Comune di esercitare il potere repressivo in presenza di un impianto privo di titolo vigente. È stata respinta anche la censura relativa alla tardività o mancata contestualità dell'ordine di rimozione: la legittimità della diffida dipendeva dalla carenza di un titolo autorizzativo vigente al momento della sua adozione. L'assoluzione o il non luogo a procedere penale non determina automaticamente la legittimità amministrativa permanente dell'impianto; in assenza di un formale rinnovo, l'impianto è sine titulo. È stata tuttavia ribadita la possibilità per la società di presentare domanda per un nuovo permesso, subordinatamente alla verifica comunale delle condizioni di legge. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al comando effettivamente contenuto nel giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti.
art. 554-ter, comma 1, c.p.p.
La pronuncia di non luogo a procedere richiamata aveva natura liberatoria rispetto all'accusa penale e non accertava in via definitiva la spettanza di un titolo amministrativo.
art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Le proroghe emergenziali conservavano temporaneamente la validità dei titoli in scadenza nel periodo previsto dalla norma, ma non producevano effetti oltre la cessazione del periodo prorogato.
art. 23 d.lgs. n. 285/1992
L'installazione e il mantenimento dell'impianto pubblicitario richiedono un'autorizzazione formale ed efficace; in mancanza di rinnovo, l'impianto è privo di titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare la violazione o elusione di obblighi di fare, non fare o dare esplicitamente contenuti nel dispositivo e nella ratio decidendi del giudicato, senza poter integrare o estendere il comando giudiziale.
- Una pronuncia penale di non luogo a procedere, adottata in relazione alla disciplina temporanea delle proroghe emergenziali, non accerta necessariamente la spettanza definitiva di un titolo amministrativo e non impedisce all'amministrazione di esercitare successivamente i propri poteri repressivi una volta cessata l'efficacia della proroga.
- La legittimità penale della condotta nel periodo coperto da una proroga normativa non comporta la legittimità amministrativa permanente dell'attività o dell'impianto; per il periodo successivo è necessario un titolo autorizzativo vigente o un formale rinnovo.
- L'assenza di un formale rinnovo di un'autorizzazione temporanea e rinnovabile rende l'impianto privo di titolo, consentendo l'esercizio del potere repressivo amministrativo anche quando l'accertamento originario risalga a un periodo anteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →