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Sentenza

Sentenza n. 1910/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, p​er quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere paesaggistico negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 5476-P del 23 aprile 2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10.7.2026: - della nota prot. 8765-P del 29 giugno 2026 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con cui l’Amministrazione resistente ha confermato il parere paesaggistico negativo reso con nota prot. n. 5476-P del 23 aprile 2026.​

Giustizia amministrativa202601065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo del 23 aprile 2026 e successiva nota confermativa del 29 giugno 2026, relativi a una PAS per due impianti BESS da 5 MW ciascuno, per complessivi 10 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza reso nell’ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata il 17 novembre 2025 per due impianti BESS da 5 MW ciascuno, e la successiva nota del 29 giugno 2026 che lo ha confermato dopo ulteriori integrazioni progettuali. Ha dedotto, in via principale, che il parere fosse tardivo e non vincolante, anche perché l’area, posta a 94,04 metri da una stazione elettrica di trasformazione, sarebbe idonea ex lege in ragione della prossimità a un impianto industriale. Ha inoltre contestato la ricostruzione dei vincoli paesaggistici e dello stato dei luoghi, denunciando violazione degli artt. 142 e 146 del d.lgs. 42/2004, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, sproporzione e contrasto con il Piano paesaggistico regionale e con il regolamento della Riserva Spina Verde. Ha invocato anche la normativa nazionale ed europea sulla transizione energetica e sulle fonti rinnovabili, i principi costituzionali di tutela ambientale e di iniziativa economica, la leale collaborazione e l’obbligo di motivazione. Con i motivi aggiunti ha censurato anche l’omessa valutazione analitica delle nuove integrazioni progettuali e delle opere di mitigazione depositate il 12 giugno 2026. Le ulteriori censure di merito sono state assorbite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando entrambi i pareri impugnati. Ha ritenuto assorbenti le censure di difetto di istruttoria e motivazione e di mancata valutazione delle modifiche progettuali. Pur precisando che l’idoneità ex lege prevista per le aree prossime a impianti industriali riguarda espressamente gli impianti fotovoltaici e non è estensibile in via analogica ai BESS, il giudice ha affermato che tale disciplina esprime una valutazione legislativa della parziale compromissione ambientale delle superfici circostanti, che la Soprintendenza avrebbe dovuto considerare. Nel caso concreto, la valutazione paesaggistica ha trascurato la presenza e l’impatto della vicina stazione elettrica, la collocazione del progetto ai margini dell’area tutelata e il contesto già antropizzato, assumendo invece come riferimento un sito incontaminato. La nota del 29 giugno 2026 è risultata inoltre illegittima perché non ha esaminato nel dettaglio le integrazioni e la rimodulazione delle opere di mitigazione. Le altre doglianze sono rimaste assorbite. Il Ministero della Cultura è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La disposizione consente la definizione in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, dopo aver sentito le parti.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 190/2024

    Gli impianti della tipologia Bess in progetto risultano oggi equiparati a fini autorizzativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, co. 1 del d.lgs. 190/2024, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 178/2025 e entrata in vigore in pendenza del procedimento; tale novella legislativa, pur non comportando l’assoggettamento dell’opera alla disciplina di dettaglio sopravvenuta, fornisce utili indicazioni ermeneutiche e di principio, come di seguito meglio chiarito.

    L’equiparazione autorizzativa sopravvenuta dei BESS agli impianti di produzione da fonti rinnovabili non assoggetta automaticamente il progetto alla disciplina di dettaglio sopravvenuta, ma costituisce un criterio interpretativo da considerare nella valutazione paesaggistica.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021

    Sebbene la vista idoneità ex lege sia espressamente accordata dalle disposizioni richiamate solo per l’installazione di campi fotovoltaici, impedendone la generalizzata e analogica applicazione ad altre tipologie di impianti, la stessa presuppone, comunque, una implicita considerazione delle relative superfici agricole come almeno parzialmente compromesse dal punto di vista ambientale, di talché la Soprintendenza avrebbe dovuto tenerne conto.

    L’idoneità legale delle aree prossime a impianti industriali non si estende analogicamente ai BESS, ma riflette una valutazione di parziale compromissione ambientale delle superfici interessate che deve essere considerata nella valutazione paesaggistica.

  • art. 8 d.lgs. 190/2024

    Alla luce dei principi testé trascritti, nella presente fattispecie l’area circostante alla stazione elettrica, in quanto prossima ad un impianto industriale assume rilevanza ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 e dell’art. 8 del d.lgs. 190/2024, di talché la stessa va considerata idonea ex lege all’installazione di impianti fotovoltaici (T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 10.3.2025, n. 4994)

    Nel quadro autorizzativo richiamato, la prossimità a una stazione elettrica assume rilievo ai fini dell’idoneità legale per impianti fotovoltaici; tale dato, pur non estendendo l’idoneità ai BESS, deve concorrere alla contestualizzazione della valutazione paesaggistica.

  • art. 142, comma 1, lett. c) e f), d.lgs. 42/2004

    Orbene, il lotto trasformando risulta sottoposto alla tutela di cui alla Parte Terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c), insistendo nella fascia di rispetto del rio Vobbia, censito nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, nonché della successiva lettera f), per la collocazione nell’Area contigua Spina Verde - Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue, come da Piano Paesaggistico Regionale; il fondo in questione, tuttavia, si trova a soli 94,04 m dal perimetro della vicina stazione elettrica di trasformazione, la quale sorge appena all’esterno dell’area protetta (doc. 16 Ministero depositato il 21.9.2026).

    La presenza dei vincoli paesaggistici non esaurisce la valutazione: occorre considerare anche la concreta collocazione del fondo e il contesto territoriale e infrastrutturale circostante.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La sottovalutazione dell’impatto paesaggistico della sottostazione elettrica esistente, emergente anche dalla mancata considerazione dell’idoneità ex lege delle aree circostanti a ospitare soluzioni più estese e impattanti, quali gli impianti fotovoltaici, ha condizionato, poi, lo scrutinio del progetto in relazione ad altri profili; l’incidenza degli accumulatori in progetto, infatti, è stata vagliata rispetto a un idealmente tratteggiato e inesistente sito incontaminato, non ad un territorio posto ai margini di un’area tutelata, inserito in un contesto già pesantemente inciso dall’intervento antropico; ciò vale sia per il parere negativo del 23.4.2026, gravato con il ricorso introduttivo, sia per l’atto confermativo del 29.6.2026 che lo richiama per relationem, con la precisazione che il più recente è illegittimo anche in quanto omette di esaminare nel dettaglio le integrazioni progettuali e la rimodulazione delle opere di mitigazione previste nell’ultima versione del progetto.

    La valutazione paesaggistica deve essere istruita e motivata sulla base del contesto reale, includendo gli elementi infrastrutturali e antropici esistenti e le caratteristiche aggiornate del progetto; è illegittima se assume un contesto incontaminato non corrispondente ai luoghi o omette di valutare le integrazioni progettuali.

Massime di principio

  • Nella valutazione paesaggistica di un progetto energetico, l’amministrazione deve considerare concretamente il contesto territoriale esistente, compresi gli impianti infrastrutturali e l’antropizzazione già presenti; non può fondare il diniego sulla rappresentazione di un sito incontaminato che non corrisponde ai luoghi.
  • L’idoneità ex lege prevista per determinate aree ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici non può essere estesa analogicamente a tipologie diverse, ma esprime una valutazione di parziale compromissione ambientale delle superfici interessate che deve essere considerata, quale elemento di contesto, nell’istruttoria paesaggistica.
  • Un parere paesaggistico è viziato da difetto di istruttoria e motivazione quando trascura elementi territoriali rilevanti dedotti dall’interessato, quali la prossimità a infrastrutture energetiche, la collocazione ai margini di un’area tutelata e l’incidenza antropica già presente.
  • Il parere che conferma un precedente diniego è illegittimo se non esamina in modo specifico le integrazioni progettuali e le nuove misure di mitigazione depositate nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabili
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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