Corte di giustizia, Sentenza C-801/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020. — FRANCK d.d. Zagreb contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Nozioni di “concessione di crediti” e di “altri effetti commerciali” – Operazioni complesse – Prestazione principale – Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo – Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all’emittente della cambiale. — Causa C-801/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una struttura di finanziamento realizzata tramite cambiale e factoring inverso può rientrare nelle esenzioni IVA per la concessione di crediti o per le operazioni relative ad altri effetti commerciali. Decisiva è la sostanza economica dell’operazione, non la qualificazione formale dei contratti né la qualità bancaria del prestatore. Il giudice nazionale deve verificare se il corrispettivo remuneri effettivamente la messa a disposizione di fondi e se il soggetto passivo abbia svolto le funzioni essenziali dell’operazione su cambiale.
Esenzione IVA per una struttura di finanziamento tramite cambiale e factoring inverso: qualificazione come concessione di crediti o operazione relativa ad altri effetti commerciali
La questione giuridica
Se una complessa operazione mediante la quale un soggetto passivo mette a disposizione di un altro soggetto passivo fondi ottenuti da una società di factoring, dopo il trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, e garantisce il rimborso della cambiale alla scadenza, debba essere qualificata come concessione di crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, oppure come operazione relativa ad altri effetti commerciali ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e quindi beneficiare dell’esenzione IVA.
Principio di diritto
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA si applica a un’operazione complessa in cui un soggetto passivo mette a disposizione di un altro soggetto passivo fondi ottenuti da una società di factoring, a seguito del trasferimento di una cambiale emessa da quest’ultimo, e garantisce il pagamento della cambiale alla scadenza. La Corte afferma che, anche se il prestatore non è un istituto bancario e anche se l’operazione è articolata in più contratti, la prestazione principale è la messa a disposizione di capitale dietro corrispettivo; in alternativa, la cambiale costituisce un "altro effetto commerciale" e l’operazione rientra nell’esenzione, purché il giudice nazionale verifichi la realtà economica dell’operazione. L’eventuale carattere illecito o la circostanza che l’operazione possa ricordare un recupero crediti non escludono l’esenzione, se la prestazione non si riduce a un servizio di mera intermediazione o di recupero crediti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), direttiva 2006/112/CE
- Legge croata sull’IVA, articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e d)
Esenzione IVA per messa a disposizione di fondi tramite cambiale e factoring inverso
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria) in materia di IVA. Il giudice croato chiede come qualificare, ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE, una struttura contrattuale complessa impiegata da FRANCK d.d. per mettere fondi a disposizione di Konzum d.d. tramite una società di factoring.
Fatti e procedimento principale
Tra il 1° gennaio 2013 e il 30 marzo 2017, FRANCK ha messo a disposizione di Konzum dei fondi attraverso tre contratti simultanei:
- un contratto di mutuo finanziario, con emissione di una cambiale da parte di Konzum;
- un contratto di cessione di crediti garantiti da cambiali, con trasferimento della cambiale a una società di factoring, che ha erogato tra il 95% e il 100% dell’importo alla Franck;
- un accordo di collaborazione commerciale, con cui Konzum rimborsava interessi, spese e corrispondeva alla Franck l’1% dell’importo della cambiale.
L’amministrazione fiscale croata ha ritenuto che tale corrispettivo fosse soggetto a IVA, contestando alla società un minor versamento d’imposta. Il Ministero delle Finanze ha respinto il reclamo di FRANCK, la quale ha impugnato la decisione davanti al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se la messa a disposizione di somme di denaro, dietro corrispettivo, da parte di un soggetto non bancario possa costituire concessione di crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b);
- se una cambiale sia un “altro effetto commerciale” ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d);
- se l’operazione complessiva, consistente nel trasferimento della cambiale a una società di factoring e nella rimessa dei fondi a Konzum, con garanzia del pagamento alla scadenza, sia esente ai sensi della lettera b) o della lettera d).
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), sulle esenzioni per concessione di crediti e operazioni relative a depositi, pagamenti, crediti, assegni e altri effetti commerciali. Viene menzionato anche l’articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e d), della legge croata sull’IVA, sostanzialmente corrispondente alla direttiva.
Ragionamento della Corte: competenza e qualificazione dell’operazione
La Corte afferma anzitutto la propria competenza, poiché i fatti sono in parte successivi all’adesione della Croazia all’Unione europea.
Quanto alla sostanza dell’operazione, la Corte ricorda che:
- occorre esaminare l’insieme degli elementi dell’operazione per stabilire se vi sia una prestazione unica o più prestazioni distinte;
- la qualificazione dipende dall’obiettivo economico e dall’interesse dei destinatari;
- nel caso concreto, l’obiettivo era soddisfare il fabbisogno di capitale di Konzum.
La prestazione principale è quindi individuata nella messa a disposizione di fondi da parte di FRANCK; le altre prestazioni contrattuali sono considerate accessorie, salvo verifica del giudice nazionale.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera b): concessione di crediti
La Corte ricorda che la nozione di concessione di crediti deve essere interpretata ampiamente e non è riservata agli istituti bancari o finanziari. La concessione di crediti consiste, in particolare, nella messa a disposizione di capitale dietro corrispettivo.
Pertanto:
- il fatto che FRANCK non sia un istituto bancario non impedisce l’applicazione dell’esenzione;
- il corrispettivo dell’1% può costituire la remunerazione della messa a disposizione dei fondi;
- è irrilevante che il rimborso sia effettuato alle società di factoring e non a FRANCK, poiché la direttiva non impone che il credito sia rimborsato proprio al soggetto che lo ha concesso.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera d): altri effetti commerciali
La Corte osserva che le cambiali emesse da Konzum sono “effetti commerciali”, poiché contengono l’obbligo di pagare una somma determinata al portatore alla scadenza. La forma contrattuale che indica Konzum come mutuante e FRANCK come mutuataria non è decisiva, poiché prevale la realtà economica dell’operazione.
Per applicare l’esenzione, la prestazione deve costituire un insieme distinto che svolga le funzioni specifiche ed essenziali di un’operazione relativa a effetti commerciali, e non una mera prestazione materiale o tecnica. Nel caso concreto, la prestazione di FRANCK era strettamente legata alla cambiale e, tramite il trasferimento alle società di factoring, consentiva l’ottenimento dei fondi poi messi a disposizione di Konzum.
Esclusione dell’argomento del recupero crediti e dell’eventuale illiceità
La Corte respinge l’argomento del governo croato secondo cui si tratterebbe di un recupero di crediti escluso dall’esenzione. Essa precisa che il recupero crediti, secondo la propria giurisprudenza, ricorre quando un operatore acquista crediti assumendo il rischio d’insolvenza; ma nel caso di specie, salvo verifica del giudice nazionale, FRANCK non avrebbe svolto tale attività né agito come intermediario nel recupero.
La Corte aggiunge che l’eventuale carattere illecito dell’operazione non è rilevante ai fini dell’esenzione IVA, in applicazione del principio di neutralità fiscale, che impedisce una distinzione generalizzata tra operazioni lecite e illecite.
Dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA si applica a un’operazione nella quale un soggetto passivo mette a disposizione di un altro soggetto passivo fondi ottenuti da una società di factoring mediante trasferimento di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto garantisce il pagamento della cambiale alla scadenza, sempre che la verifica dei fatti da parte del giudice nazionale confermi la qualificazione economica descritta.
Principi ricavabili
La pronuncia ribadisce che, in materia IVA:
- la sostanza economica prevale sulla forma contrattuale;
- le esenzioni finanziarie si interpretano restrittivamente ma in modo tale da conservarne l’effetto utile;
- la concessione di crediti non è riservata alle banche;
- una cambiale può rientrare tra gli “altri effetti commerciali”;
- il recupero crediti è escluso dall’esenzione, ma solo quando l’operazione presenti effettivamente tale natura.
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