Ordinanza n. 3819/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri, successivamente confermato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo ha ritenuto non idoneo all'avanzamento ad anzianità, nonché il verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento e gli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva determinazione amministrativa e il verbale con cui la Commissione, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare di remand, ha confermato il giudizio di non idoneità, chiedendo inoltre la rettifica del quadro di avanzamento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Dal testo emerge che la precedente valutazione era stata contestata anche in relazione alla considerazione di una sanzione disciplinare di corpo, consistente in tre giorni di consegna; la nuova valutazione, tuttavia, ha preso in esame anche il rendimento in servizio, descritto come caratterizzato da andamento discontinuo e, da ultimo, decrescente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti, allo stato, i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che il giudizio espresso dalla Commissione dopo l'ordinanza di remand non si fonda soltanto sulla sanzione disciplinare di corpo, ma considera anche il rendimento in servizio del militare, qualificato come discontinuo e da ultimo decrescente. Tali elementi sono stati ritenuti, anche alla luce di precedenti analoghi della stessa Sezione, autonomamente idonei a sostenere il giudizio di non idoneità all'avanzamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È rimasta ferma l'udienza pubblica già fissata per il 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di valutazione dell'idoneità all'avanzamento del personale militare, il giudizio di non idoneità può essere cautelarmente ritenuto adeguatamente sorretto quando la Commissione consideri, oltre a una sanzione disciplinare di corpo, anche elementi autonomi relativi all'andamento del rendimento in servizio.
- La rinnovazione della valutazione disposta a seguito di un provvedimento cautelare non è meramente apparente quando la Commissione rivaluta la posizione dell'interessato sulla base di una pluralità di elementi, non limitandosi a reiterare il riferimento all'originaria ragione contestata.
- La presenza di un rendimento in servizio caratterizzato da andamento discontinuo e da ultimo decrescente può costituire, secondo una valutazione rimessa alla Commissione competente, elemento autonomamente idoneo a fondare il giudizio di non idoneità all'avanzamento.
- La tutela cautelare deve essere respinta quando, allo stato degli atti, gli elementi valorizzati dall'amministrazione appaiano da soli sufficienti a sostenere il provvedimento impugnato.
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