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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 2050 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Associazione Sportiva Dilettantistica - Riconoscimento del CONI - Accertamento dei presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società il diritto di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche, ritenendo che l'attività concretamente svolta fosse esclusivamente commerciale e lucrativa. In particolare, sono state rilevate la cessione di quote a un nuovo socio in violazione dello statuto, con un rilevante sovrapprezzo a vantaggio dei soci cedenti, l'assenza di deliberazioni societarie formali su operazioni significative, la mancata documentazione di attività di promozione e partecipazione sportiva dilettantistica e la sostanziale utilizzazione della struttura societaria per finalità non coerenti con il modello legale agevolato. La società sosteneva invece che l'iscrizione nel registro CONI impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestarne la natura sportiva dilettantistica.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Milano ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. È stata confermata la revoca dei benefici fiscali, inclusi quelli previsti dall'articolo 148 del DPR n. 917/1986 e dalla legge n. 398/1991, con conseguente applicazione del regime ordinario e legittimità del recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Il riconoscimento CONI è stato ritenuto una mera premessa, non sufficiente a garantire automaticamente le agevolazioni fiscali. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 7.500,00.

Norme richiamate

  • Articolo 148, comma 3, del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    presunzione ex lege di non commercialità

    La presunzione di non commercialità e i relativi benefici fiscali operano solo quando l'ente possiede e mantiene concretamente i requisiti sostanziali richiesti, non essendo sufficienti la forma statutaria o la qualificazione nominale.

  • Articolo 148, comma 1, lettera a), del DPR n. 917/1986

    Vieta la distribuzione, anche indiretta, di proventi o utili agli associati; la cessione di quote con un sovrapprezzo significativo può costituire un indice di finalità lucrative incompatibili con il regime agevolato.

  • Articolo 73, comma 1, lettera a), del DPR n. 917/1986

    Quando l'attività concreta dell'ente presenta natura commerciale e lucrativa, può trovare applicazione il regime fiscale ordinario previsto per gli enti commerciali.

  • Articolo 90, comma 1, della legge n. 289/2002

    Estende alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le disposizioni fiscali applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, ma subordinatamente al rispetto dei relativi presupposti sostanziali.

  • Articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289/2002

    Prevede principi di democraticità e uguaglianza propri dell'ordinamento interno delle associazioni; tali principi non si applicano automaticamente alle società sportive dilettantistiche, per le quali restano applicabili le disposizioni del codice civile.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime fiscale forfetario e agevolato può essere applicato alle società sportive dilettantistiche solo se sono rispettati i requisiti normativi e sostanziali; la perdita di tali requisiti comporta la decadenza dal regime.

  • Articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997

    Individua ipotesi di distribuzione indiretta di utili; anche quando una specifica operazione non rientra esattamente nelle ipotesi tipizzate, le sue modalità e il risultato economico possono comunque costituire indizi di finalità lucrativa.

Massime di principio

  • L'iscrizione al registro CONI o il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica non comportano un'esenzione automatica dai controlli fiscali: l'Amministrazione finanziaria può verificare autonomamente l'effettivo svolgimento di attività coerenti con lo scopo sportivo dilettantistico.
  • Per accedere o conservare le agevolazioni fiscali non è sufficiente rispettare formalmente la denominazione o lo statuto; occorre dimostrare una gestione concreta coerente con le finalità istituzionali, non lucrativa e orientata alla promozione dello sport.
  • Le operazioni societarie devono rispettare sia lo statuto sia le norme civilistiche applicabili. La ristrettezza della base sociale, i rapporti familiari o l'unanimità di fatto non giustificano il mancato rispetto delle formalità societarie.
  • La cessione di quote con un rilevante sovrapprezzo a favore dei soci può essere valutata come indice di una finalità lucrativa, soprattutto quando lo statuto prevedeva l'ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale destinato a finanziare la società.
  • L'ente che invoca un regime agevolato deve fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la concreta realizzazione di attività sportive, promozionali, agonistiche o ricreative coerenti con lo statuto.
  • Irregolarità gestionali apparentemente formali possono assumere rilievo sostanziale quando, considerate nel loro insieme, dimostrano l'utilizzo della forma sportiva dilettantistica come mera veste per esercitare un'attività commerciale ordinaria.

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