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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22799/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. La ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo deducendo di essere cessionaria di un credito originariamente riferibile a un soggetto terzo, credito collegato a una scrittura privata con cui era stato pattuito un compenso parametrato agli utili di un’operazione immobiliare. Sosteneva che l’operazione fosse stata gestita in modo inadempiente dalla società poi fallita, con conseguente mancata realizzazione dell’utile e del compenso, e che dunque la fallita dovesse rispondere del pregiudizio. Il tribunale aveva però rigettato l’opposizione sia ritenendo tardiva la domanda di insinuazione, sia escludendo che la società fallita fosse obbligata verso la ricorrente, essendo il rapporto originario intercorrente con altro soggetto; aveva inoltre ritenuto non opponibili al fallimento la scrittura privata e la cessione per difetto di data certa. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2497 c.c., sostenendo che la fallita, quale società controllata, avesse agito secondo direttive della controllante e dovesse rispondere del danno da direzione e coordinamento; 2) violazione degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., per non avere il giudice valorizzato i doveri di buona fede e diligenza nell’operazione economica; 3) violazione dell’art. 101 l. fall. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la tardività dell’insinuazione e sostenendo che la conoscenza del credito nei confronti della fallita fosse emersa solo nel corso del giudizio ordinario; 4) omesso esame e violazione dell’art. 2704 c.c. in tema di data certa e opponibilità al fallimento delle scritture; 5) violazione dell’art. 2721 c.c., sostenendo l’ammissibilità della prova testimoniale sulla data certa delle scritture private. La Corte ha ritenuto decisivo il terzo motivo, dichiarandolo in parte infondato e in parte inammissibile: ha confermato che, per le domande ultratardive ex art. 101 l. fall., il creditore deve provare non solo la causa esterna che ha impedito la tempestiva presentazione, ma anche la causa interna del ritardo successivo alla cessazione dell’impedimento, dovendo attivarsi entro un termine ragionevole. Ha inoltre reputato incensurabile l’accertamento di fatto del tribunale, secondo cui la ricorrente aveva già da ottobre 2016 gli elementi necessari per insinuarsi, avendo nel frattempo iniziato anche un giudizio contro altri soggetti obbligati. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano rationes decidendi poste solo ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato, ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale nella parte in cui aveva dichiarato tardiva la domanda di insinuazione al passivo, affermando che la ricorrente, una volta venuta a conoscenza del fallimento e degli elementi utili per agire, avrebbe dovuto presentare la domanda entro un tempo ragionevole; l’attesa dell’esito del giudizio ordinario contro altri soggetti non integra causa non imputabile del ritardo. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro argomenti svolti dal tribunale solo ad abundantiam. Non essendosi costituito l’intimato, non sono state liquidate spese; è stato invece dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2497 c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere una responsabilità da direzione e coordinamento della società controllata; la Corte non accoglie la censura perché la questione resta assorbita dalla tardività dell’insinuazione e, comunque, non incide sulla ratio decidendi.

  • artt. 1175, 1176 e 1337 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per dedurre un dovere generale di buona fede e diligenza anche verso terzi; la Corte non ne ravvisa la decisività nel caso concreto.

  • art. 101 l. fall.

    Per le domande ultratardive il creditore deve dimostrare la causa esterna che ha impedito l’attivazione tempestiva e la causa interna del ritardo successivo; l’azione va proposta in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento.

  • art. 92 l. fall.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della conoscenza del fallimento e dell’insinuazione, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per la opponibilità al fallimento delle scritture private; la censura è dichiarata inammissibile perché non attacca la ratio principale della decisione.

  • art. 2721 c.c.

    Invocato per sostenere l’ammissibilità della prova testimoniale sulla data certa delle scritture private; motivo dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 309 c.p.c.

    Richiamato nel decreto di merito per l’estinzione del giudizio ordinario instaurato dalla ricorrente contro altri soggetti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle domande di insinuazione ultratardive al passivo fallimentare il creditore non deve solo provare l’esistenza di un impedimento esterno alla tempestiva domanda, ma anche spiegare e provare il ritardo residuo dopo la cessazione di quell’impedimento, dovendo agire entro un intervallo ragionevole.
  • La circostanza che il creditore stia coltivando o abbia coltivato un giudizio contro altri soggetti potenzialmente obbligati non giustifica, di per sé, il ritardo nell’insinuazione al passivo del fallimento di un diverso debitore, se già esistono gli elementi necessari per proporre la domanda.
  • Le censure in cassazione che colpiscono rationes decidendi svolte dal giudice di merito solo ad abundantiam sono inammissibili per carenza di interesse, perché non potrebbero comunque determinare la cassazione della decisione.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla ragionevolezza del ritardo o sul momento in cui il creditore ha avuto conoscenza degli elementi utili per agire, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ammessi.
  • La qualificazione di un rapporto negoziale come promessa del fatto del terzo comporta obblighi in capo al promittente e non trasferisce automaticamente al terzo un’obbligazione risarcitoria verso il beneficiario della promessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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