Cassazione Penale, Sentenza n. 13282/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Rovigo, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Ronny Rossetto con sentenza del 6 marzo 2024 (definitiva il 6 luglio 2024). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare la conoscenza, da parte del giudice che concesse il beneficio, di eventuali precedenti penali ostativi; in particolare contestava che il giudice dell'esecuzione non avesse svolto il necessario controllo documentale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto legittima la revoca operata dal giudice dell'esecuzione perché la sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. (esistenza di precedenti penali ostativi). Ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione e, a tal fine, può acquisire il fascicolo processuale esercitando i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia l'acquisizione è necessaria solo se non è altrimenti possibile stabilire se il certificato penale aggiornato fosse agli atti. Nel caso esaminato il giudice dell'esecuzione ha motivatamente ritenuto che il giudice di merito avesse dichiarato l'imputato "incensurato" e che due delle condanne ostative erano divenute definitive immediatamente prima della sentenza che concesse il beneficio, rendendo verosimile la loro mancata annotazione nel certificato penale all'epoca. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferimento al limite quantitativo delle pene definitive non sospese che escludono la condizione di incensuratezza necessaria per la concessione della sospensione condizionale
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Norma che individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: la sospensione concessa in presenza di tali cause è illegittima e può essere revocata
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando essa sia stata concessa in violazione delle norme penali, ad esempio per cause ostative
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, ivi compresa l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, per accertare la documentale conoscenza di precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione
art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Principio procedurale usato per rigettare i ricorsi inespressivi o aspecifici: il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure
Sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (PM in proc. Longo)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione: può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 solo se la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice di merito; in caso di dubbio deve acquisire il fascicolo per la verifica
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando manchi il nesso tra le censure e le motivazioni della decisione impugnata (vizio di aspecificità)
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in tema di irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende: la sanzione pecuniaria addizionale può essere disposta salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se risulta che il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative previste dall'art. 164 cod. pen., salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio
- L'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice dell'esecuzione non è automatica: è necessaria solo quando non è possibile, con riferimento agli atti disponibili, stabilire se il giudice di merito fosse a conoscenza dei precedenti ostativi (verifica della presenza del certificato penale aggiornato agli atti)
- La dichiarazione esplicita di incensuratezza nella motivazione della sentenza di merito è un elemento logico e documentale che può legittimare la conclusione che il giudice di merito non conoscesse precedenti ostativi
- In Cassazione occorre indicare chiaramente il nesso argomentativo tra le censure proposte e le motivazioni dell'atto impugnato: l'assenza di tale correlazione determina inammissibilità per aspecificità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti che abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Nella pratica, quando vi sia prossimità temporale tra la data di una condanna definitiva e la data di emissione della sentenza che concede il beneficio, è plausibile che il certificato penale non fosse aggiornato e ciò può giustificare la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione
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