Cassazione Civile, Ordinanza n. 24892/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente di leasing per il pagamento di una somma dovuta a seguito del furto di un'imbarcazione da diporto data in leasing. L'utilizzatrice e i garanti hanno proposto opposizione sostenendo che il debito non fosse esigibile perché il contratto si sarebbe risolto per impossibilità sopravvenuta non imputabile, in quanto il bene era stato sottratto nonostante le cautele adottate. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il rischio della perdita del bene gravasse sull'utilizzatore, che quindi aveva anche un obbligo strumentale di custodia; ha inoltre osservato che non era stata provata l'adozione di tutte le misure necessarie per superare la presunzione di colpa dell'inadempiente e che la concedente si era attivata per ottenere l'indennizzo dall'assicuratore, poi negato per inadeguatezza delle cautele. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e omesso esame di fatti decisivi, per contestare l'affermazione di un obbligo di custodia in capo all'utilizzatrice; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e carenza di motivazione, per sostenere che la concedente non aveva dedotto né provato l'inadeguatezza delle cautele e che la Corte d'appello aveva erroneamente posto a loro carico l'onere di prova; 3) violazione delle clausole del contratto di assicurazione e difetto di motivazione, affermando che le misure di ormeggio, ancoraggio e protezione coincidevano con le cautele esigibili dall'utilizzatore; 4) violazione delle clausole assicurative, per contestare il rilievo dato al diniego dell'assicuratore e sostenere che il rifiuto non era adeguatamente motivato; 5) violazione degli artt. 1375 e 2043 c.c. e omessa motivazione, lamentando che la concedente avrebbe dovuto agire giudizialmente contro l'assicuratore e non limitarsi a presentare una richiesta di pagamento. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, rilevando, tra l'altro, l'assenza di specifica critica alle rationes decidendi, la difettosa deduzione della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., la novità della censura fondata su buona fede e responsabilità aquiliana e la sostanziale trasformazione delle doglianze in richieste di riesame del merito non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sul rilievo che tutte le censure erano generiche, carenti di autosufficienza o dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, oltre che, per il quinto motivo, introduttive di questioni nuove non trattate nei precedenti gradi.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
i canoni ermeneutici contrattuali non possono essere evocati in modo generico; la censura deve indicare quali regole interpretative sarebbero state violate e in che modo.
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va specificamente individuata, non essendo sufficiente affermare in modo astratto che una parte non abbia allegato determinati fatti.
art. 115 c.p.c.
la deduzione di mancata contestazione richiede autosufficienza, con trascrizione degli atti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
il ricorso non può essere usato per una rivalutazione del merito; le censure devono colpire specifiche violazioni di legge o omissioni decisorie realmente dedotte e decisivi fatti trascurati.
art. 12 condizioni di polizza
la questione della correttezza del diniego dell'assicuratore non era oggetto del giudizio, che riguardava invece l'adempimento della concedente all'onere di attivarsi per ottenere l'indennizzo.
art. 1375 c.c.
la deduzione di violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto non è ammissibile se introduce un tema nuovo non dedotto nei gradi di merito.
art. 2043 c.c.
anche la prospettazione di una responsabilità aquiliana è inammissibile se costituisce questione nuova non previamente introdotta nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Nel leasing, la parte utilizzatrice che invochi l'impossibilità sopravvenuta per perdita del bene deve allegare e provare di avere fatto tutto il possibile per adempiere e per evitare l'evento impeditivo, non essendo sufficiente una generica allegazione di corretto utilizzo o ormeggio del bene.
- La censura di violazione dei canoni interpretativi del contratto è inammissibile se non indica specificamente quali norme ermeneutiche siano state mal applicate e in quale passaggio della motivazione.
- La deduzione di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. richiede assoluta specificità e autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della correttezza nel merito di scelte fattuali compiute dal giudice di merito.
- Non sono scrutinabili in cassazione questioni nuove, come quelle fondate su buona fede contrattuale o responsabilità aquiliana, se non risulta che siano state tempestivamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- Se il giudice di merito ha ritenuto che una parte si sia attivata per ottenere l'indennizzo assicurativo, la censura deve colpire questa specifica ratio e non limitarsi a contestare in astratto il diniego dell'assicuratore.
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