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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28597/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Magelli ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione fra più sentenze e rideterminato la pena unica, contestando violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione ha travisato dati numerici e operato calcoli in peius rispetto alle sentenze di cognizione: in particolare ha affermato che la Corte territoriale ha indicato erroneamente 12 anni per la sentenza del 5/10/2017 quando la pena risultante era di 9 anni (anche dopo intervento della Cassazione che aveva eliminato 1 anno di aumento), ha applicato un aumento per l'aggravante ex art. 416-bis in misura superiore a quella cognitiva, non ha riconosciuto la riduzione per le attenuanti generiche e ha quantificato in misura maggiore gli aumenti per i reati 'satellite' (sentenza 23/9/2014) rispetto a quanto stabilito in sede cognitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'esatta misura della pena complessiva già determinata con l'unificazione ex art. 81, comma 2, e dell'eliminazione dell'aumento di pena disposta dalla Cassazione (sent. Sez. V n. 5844/2018). Inoltre non ha motivato adeguatamente gli aumenti applicati in sede esecutiva per l'aggravante ex art. 416-bis e per i reati satellite, né ha considerato la riduzione per le attenuanti generiche, violando i principi consolidati sulla determinazione della continuazione; per tali ragioni è stato disposto il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che legittima il ricorso alla Corte d'appello in materia di esecuzione; rammenta la competenza per contestare gli atti del giudice dell'esecuzione

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante)

    Aggravante relativa all'associazione mafiosa; nella motivazione è richiamata la misura dell'aumento di pena determinata in sede cognitiva che non può essere superata in fase esecutiva senza adeguata motivazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola l'unificazione delle pene e i limiti del cumulo; la Corte ha richiamato che l'unificazione operata in sede cognitiva vincola il giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena continuata

  • Sentenza Corte di cassazione Sez. V, n. 5844 del 17/10/2018

    annullamento senza rinvio della sentenza del 5/10/2017, limitatamente all'aumento di pena

    La pronuncia di legittimità ha eliminato un anno di aumento dalla sentenza di condanna; tale eliminazione deve essere rispettata dal giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena complessiva

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 6296/2016 e Sez. U, n. 47127/2021)

    Principi consolidati secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dalla sentenza di cognizione irrevocabile e deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite, assicurando il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cui all'art. 81

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può aumentare gli aumenti già fissati in sede cognitiva per i reati satellite: deve rispettare le misure definitive stabilite dalla sentenza irrevocabile.
  • Se la Corte di cassazione ha eliminato o modificato un aumento in sede di legittimità, tale modifica vincola il giudice dell'esecuzione e deve essere recepita nella determinazione della pena complessiva.
  • La rideterminazione della pena per continuazione richiede la individuazione del reato più grave, la fissazione della pena base e la quantificazione e motivazione separata degli aumenti per ciascun reato-satellite; la motivazione deve essere proporzionata all'entità degli aumenti.
  • Il mancato riconoscimento di riduzioni (es. attenuanti generiche) o la modificazione in peius senza spiegazione porta all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi analoghi, è essenziale verificare con attenzione le sentenze di cognizione e gli interventi di legittimità precedenti prima di calcolare la pena unica: controllare unificazioni ex art. 81, aumenti applicati, e ogni pronuncia di annullamento o riduzione della Cassazione.

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