Sentenza n. 6881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00052/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 52/2025, che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inefficacia della C.I.L.A. relativa alla realizzazione di un impianto interrato per il trattamento delle acque di prima pioggia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la nota con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la C.I.L.A. presentata per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia presso il deposito commerciale di carburanti, nonché gli atti successivi e presupposti. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 2, comma 8-bis, 10-bis, 19 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e di ulteriori disposizioni, sostenendo che il provvedimento fosse tardivo e adottato in difetto dei presupposti per l’esercizio dei poteri inibitori. Aveva inoltre contestato la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o opera di urbanizzazione primaria, sostenendo che si trattasse di manutenzione straordinaria o di installazione di un impianto tecnologico al servizio di un’attività produttiva esistente, assentibile mediante C.I.L.A. La società aveva denunciato anche violazione della disciplina edilizia e ambientale, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, del regolamento comunale sugli scarichi e degli artt. 113 e 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento e illogicità. In appello ha riproposto criticamente le censure di primo grado. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, Roma Capitale ha rilasciato l’autorizzazione definitiva allo scarico delle acque di prima pioggia, di dilavamento e reflue industriali relative all’impianto.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi d’appello né la correttezza della qualificazione edilizia dell’intervento. Ha rilevato che l’autorizzazione definitiva allo scarico rilasciata da Roma Capitale il 1° settembre 2025 costituisse una sopravvenienza fattuale idonea a soddisfare l’interesse sostanziale perseguito dalla società. Poiché l’interesse a ricorrere deve persistere sino alla decisione e la sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo, non residuava un’utilità concreta e attuale ottenibile dall’accoglimento dell’appello. L’appello è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della questione e dell’assenza di precedenti editi negli esatti termini.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
«improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso o dell’appello quando, per effetto di un fatto sopravvenuto, non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile dalla decisione di merito.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione era richiamata nella controversia per sostenere la qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria, ma non è stata esaminata dal Consiglio di Stato a causa dell’improcedibilità dell’appello.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
La disposizione era stata utilizzata dal TAR per qualificare l’impianto come intervento di nuova costruzione; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione nel merito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi precedente alla dichiarazione di inefficacia della C.I.L.A.; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
artt. 113 e 124 d.lgs. n. 152/2006
Le disposizioni erano richiamate per il regime degli scarichi e dell’autorizzazione allo scarico; la relativa questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve permanere dal momento introduttivo del giudizio fino alla decisione e la cui sopravvenuta carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Nel processo amministrativo, il rilascio in corso di causa di un’autorizzazione amministrativa che soddisfi l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui alcuna utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento del ricorso o dell’appello.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito ancora controversi.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la controversia presenti una questione peculiare e non risultino precedenti editi negli esatti termini.
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