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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di improcedibilità e archiviazione della SCIA edilizia e dell’istanza di autorizzazione paesaggistica relative a un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso, adeguamento sismico ed efficientamento energetico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato improcedibile e archiviato la SCIA edilizia, nonché il successivo provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica. Con i primi due motivi, riferiti alla sola SCIA, hanno dedotto la violazione del termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla segnalazione, sostenendo che il provvedimento comunale fosse tardivo rispetto alla presentazione della SCIA, e hanno affermato che, decorso tale termine, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela. Con il terzo motivo, riferito a entrambi gli atti, hanno lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio per consentire l’integrazione della documentazione. La SCIA presentava, secondo il Comune, numerose lacune e contraddizioni: mancata indicazione dei dati geometrici, dichiarazioni incompatibili con il progetto circa demolizioni, scavi e fondazioni, assenza di verifiche sull’amianto, mancata produzione delle relazioni geologica e geotecnica, omessa previsione dei parcheggi pertinenziali, inesistenza delle opere di urbanizzazione e degli allacci, mancata previsione degli scarichi e degli adempimenti sull’invarianza idraulica, nonché erronea esclusione dei vincoli paesaggistico, idrogeologico e boschivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati per una duplice ragione. In primo luogo, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.P.R. 380/2001, quando l’intervento è soggetto a vincolo paesaggistico o idrogeologico la decorrenza del termine per l’esercizio dei poteri sulla SCIA è subordinata al rilascio del relativo atto di assenso. Poiché l’autorizzazione paesaggistica era stata richiesta dopo la SCIA ed era stata poi dichiarata improcedibile, il termine di trenta giorni non aveva iniziato a decorrere e la SCIA era comunque priva di effetti. In secondo luogo, le gravi lacune e incongruenze della segnalazione non consentivano di individuare compiutamente l’intervento e di esercitare il controllo di conformità; pertanto non si era formata una situazione tutelabile per effetto del decorso del termine, che avrebbe potuto decorrere solo dalla ripresentazione di una pratica completa e coerente. È stato respinto anche il motivo sul soccorso istruttorio. Le carenze non erano integrabili nell’ambito di procedimenti correttamente instaurati, poiché riguardavano elementi essenziali dell’intervento e dichiarazioni incompatibili con il progetto; occorreva quindi una radicale ripresentazione della SCIA e dell’istanza paesaggistica, non una semplice integrazione documentale. Il giudice ha sottolineato che il privato non può ottenere un effetto prenotativo mediante la presentazione di segnalazioni o istanze quasi prive degli elementi indispensabili. L’eccezione comunale di carenza di interesse è stata assorbita, essendo il ricorso infondato nel merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 1, 3 e 6, d.P.R. 380/2001

    qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti

    La presenza di un vincolo paesaggistico o idrogeologico determina un rapporto di presupposizione tra il relativo atto di assenso e la SCIA edilizia: il termine per l’esercizio dei poteri inibitori decorre dal rilascio dell’atto di assenso e, se questo non è favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

  • art. 42, commi 1 e 8, l.r. Lombardia 12/2005

    termine di 30 giorni per l’inibizione della SCIA

    La disciplina regionale del termine per l’esercizio dei poteri sulla SCIA non opera in modo avulso dalla disciplina statale sui vincoli e non comporta la formazione di effetti favorevoli quando manchi il presupposto autorizzatorio o la segnalazione sia priva degli elementi minimi necessari.

  • art. 142, lett. c, d.lgs. 42/2004

    La fascia di rispetto fluviale è individuata come area sottoposta a tutela paesaggistica, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

  • art. 73 c.p.a.

    La norma è richiamata con riguardo al deposito della memoria del Comune prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando un intervento edilizio soggetto a SCIA ricade in un vincolo paesaggistico o idrogeologico la cui tutela compete, anche per delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso; se l’atto di assenso non viene rilasciato favorevolmente, la SCIA è priva di effetti.
  • Il termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non può decorrere utilmente quando la segnalazione non consenta di identificare ex ante l’intervento nelle sue caratteristiche concrete, per la presenza di lacune documentali essenziali o di dichiarazioni gravemente contraddittorie rispetto al progetto.
  • Le carenze che impediscono la stessa individuazione dell’intervento edilizio e il controllo della sua conformità non sono suscettibili di semplice soccorso istruttorio: quando occorra una revisione radicale della pratica, il privato deve ripresentare una SCIA completa e coerente.
  • Il privato non può ottenere un effetto prenotativo conservando gli effetti della data originaria di una SCIA o di un’istanza paesaggistica presentata senza gli elementi minimi indispensabili o contenente dichiarazioni di non necessità di documenti che risultino manifestamente necessari.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

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