Cassazione Penale, Ordinanza n. 30701/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo ha contestato il diniego dei benefici di legge, lamentando la mancata concessione delle misure premiali/sanzionatorie favorevoli. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi, il precedente penale specifico e le modalità del fatto, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalla difesa. Quanto ai benefici di legge, la Corte ha considerato congrua la prognosi negativa fondata sul precedente godimento della sospensione condizionale della pena e sulla mancanza di lecita occupazione lavorativa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna, relativa all'ipotesi lieve di reati in materia di stupefacenti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non richiedono più, di per sé, il solo stato di incensuratezza; il diniego può essere fondato sull'assenza di elementi positivi e su dati sfavorevoli rilevanti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Ha modificato la disciplina dell'art. 62-bis c.p., incidendo sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Legge di conversione del d.l. 92/2008 richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento a elementi negativi significativi o all'assenza di elementi positivi, senza che sia sufficiente il solo dato della incensuratezza dell'imputato.
- Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché non siano trascurate specifiche censure difensive potenzialmente decisive.
- Il diniego dei benefici di legge può essere fondato su una prognosi negativa circa la futura astensione dal reato, desunta anche da precedenti fruizioni di benefici penali e dalla mancanza di un stabile inserimento lavorativo lecito.
- In sede di legittimità, quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio risulti congrua e priva di vizi logici, non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello.
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