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Sentenza

Sentenza n. 2072/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, n. 118 del 5 febbraio 2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, n. 118 del 5 febbraio 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a erogarla. La sentenza, notificata al Ministero il 6 febbraio 2025, è passata in giudicato, come attestato il 30 settembre 2025. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha agito decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la decorrenza del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che, su istanza della parte e dopo l’inutile decorso del termine, dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’Amministrazione; le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 300 euro, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni, l’amministrazione permane inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;

    Accolta la domanda di ottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine stabilito e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola secondo cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, è esperibile e merita accoglimento l’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se l’inadempimento prosegue dopo la scadenza del termine.
  • La regola per cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche alle attività commissariali svolte in ottemperanza a condanne diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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