Cassazione Penale, Sentenza n. 24471/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio in relazione a circa Euro 282.510, provento dell'appropriazione indebita commessa dal dipendente bancario Daniel Gianni. I motivi principali invocati sono: 1) mancata assunzione di una prova decisiva (perizia contabile) per chiarire le operazioni bancarie sul conto dell'imputata e l'eventuale accensione di un mutuo; 2) insufficienza delle prove circa l'elemento soggettivo del reato (la ricorrente sostiene di essere stata semplice cliente e di non aver consapevolezza della provenienza illecita dei fondi); 3) errata qualificazione del fatto come riciclaggio anziché ricettazione, con conseguente doglianza sulla confisca. Sono stati depositati anche nuovi motivi relativi alla qualificazione giuridica e alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'istruttoria di merito fosse adeguata e completa, fondata non solo sulla relazione ispettiva ma anche su testimonianze dei funzionari bancari, sulle ammissioni del Gianni e sulla prova della relazione sentimentale fra Gianni e la ricorrente, nonché sugli ingenti versamenti e successivi prelievi dal conto dell'imputata. La Corte ha considerato provato l'elemento soggettivo e l'operatività materiale compatibile con il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), rigettando la tesi della ricettazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (Euro 3.686,00 oltre accessori). In sede di merito era stata disposta la confisca per equivalente fino a Euro 282.510.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato che costituiscono riciclaggio le operazioni consapevolmente finalizzate ad ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro; depositi e prelievi da conto corrente possono costituire atti autonomi di riciclaggio perché la natura fungibile del denaro comporta la sostituzione con "denaro pulito".
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I nuovi motivi introdotti in cassazione sono stati dichiarati inammissibili ai sensi di tale disciplina perché non erano stati dedotti né in appello né precedentemente, o risultavano tardivi/estranei al perimetro dell'impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, Anemone)
Rv. 271530; Rv. 276114; Rv. 254314
La Corte richiama precedenti secondo cui il deposito in banca di denaro di provenienza illecita e il successivo prelievo possono integrare il reato di riciclaggio; il delitto è a forma libera e può realizzarsi con atti frammentari e progressivi.
Massime di principio
- La mera assenza di una perizia contabile non è decisiva se il quadro probatorio di merito è già ricco di elementi (testimonianze, ammissioni, riscontri documentali) che chiariscono la dinamica dei movimenti finanziari.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di riciclaggio può essere desunta da circostanze fattuali e relazionali (es. rapporto personale tra autore del reato presupposto e beneficiario dei trasferimenti) e dalla concordanza temporale e quantitativa dei versamenti e dei prelievi.
- Condotte consistenti nel ricevere, depositare o prelevare denaro di provenienza illecita possono costituire autonomi atti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), anche se frammentate nel tempo; ciò le distingue dalla ricettazione, che richiede la diversa configurazione fattuale e soggettiva.
- I motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo nei limiti stabiliti dall'ordinamento (art. 585 c.p.p.); l'introduzione di censure non precedentemente dedotte rischia l'inammissibilità.
- La conferma in via di merito della confisca per equivalente richiede, ai fini della cassazione, che siano state adeguatamente motivati gli elementi che collegano il profitto al reato: se la ricostruzione dei giudici di merito è congrua e fondata, la confisca viene generalmente ritenuta legittima.
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