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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24471/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio in relazione a circa Euro 282.510, provento dell'appropriazione indebita commessa dal dipendente bancario Daniel Gianni. I motivi principali invocati sono: 1) mancata assunzione di una prova decisiva (perizia contabile) per chiarire le operazioni bancarie sul conto dell'imputata e l'eventuale accensione di un mutuo; 2) insufficienza delle prove circa l'elemento soggettivo del reato (la ricorrente sostiene di essere stata semplice cliente e di non aver consapevolezza della provenienza illecita dei fondi); 3) errata qualificazione del fatto come riciclaggio anziché ricettazione, con conseguente doglianza sulla confisca. Sono stati depositati anche nuovi motivi relativi alla qualificazione giuridica e alla confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'istruttoria di merito fosse adeguata e completa, fondata non solo sulla relazione ispettiva ma anche su testimonianze dei funzionari bancari, sulle ammissioni del Gianni e sulla prova della relazione sentimentale fra Gianni e la ricorrente, nonché sugli ingenti versamenti e successivi prelievi dal conto dell'imputata. La Corte ha considerato provato l'elemento soggettivo e l'operatività materiale compatibile con il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), rigettando la tesi della ricettazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (Euro 3.686,00 oltre accessori). In sede di merito era stata disposta la confisca per equivalente fino a Euro 282.510.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato che costituiscono riciclaggio le operazioni consapevolmente finalizzate ad ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro; depositi e prelievi da conto corrente possono costituire atti autonomi di riciclaggio perché la natura fungibile del denaro comporta la sostituzione con "denaro pulito".

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I nuovi motivi introdotti in cassazione sono stati dichiarati inammissibili ai sensi di tale disciplina perché non erano stati dedotti né in appello né precedentemente, o risultavano tardivi/estranei al perimetro dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, Anemone)

    Rv. 271530; Rv. 276114; Rv. 254314

    La Corte richiama precedenti secondo cui il deposito in banca di denaro di provenienza illecita e il successivo prelievo possono integrare il reato di riciclaggio; il delitto è a forma libera e può realizzarsi con atti frammentari e progressivi.

Massime di principio

  • La mera assenza di una perizia contabile non è decisiva se il quadro probatorio di merito è già ricco di elementi (testimonianze, ammissioni, riscontri documentali) che chiariscono la dinamica dei movimenti finanziari.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di riciclaggio può essere desunta da circostanze fattuali e relazionali (es. rapporto personale tra autore del reato presupposto e beneficiario dei trasferimenti) e dalla concordanza temporale e quantitativa dei versamenti e dei prelievi.
  • Condotte consistenti nel ricevere, depositare o prelevare denaro di provenienza illecita possono costituire autonomi atti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), anche se frammentate nel tempo; ciò le distingue dalla ricettazione, che richiede la diversa configurazione fattuale e soggettiva.
  • I motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo nei limiti stabiliti dall'ordinamento (art. 585 c.p.p.); l'introduzione di censure non precedentemente dedotte rischia l'inammissibilità.
  • La conferma in via di merito della confisca per equivalente richiede, ai fini della cassazione, che siano state adeguatamente motivati gli elementi che collegano il profitto al reato: se la ricostruzione dei giudici di merito è congrua e fondata, la confisca viene generalmente ritenuta legittima.

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