Sentenza n. 43/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 149/ 2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 13.07.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 149/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 luglio 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 febbraio 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della perdurante inottemperanza dell'amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. L'adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata formazione del giudicato e la previa decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, unitamente alla persistente inerzia dell'amministrazione, giustificano l'accoglimento della domanda e l'ordine di esecuzione delle statuizioni giudiziali.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dall'adempimento dovuto.
Come è indicizzato
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