Cassazione Penale, Ordinanza n. 03147/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Dal testo emerge che i motivi erano considerati tutti inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di secondo grado. Il primo motivo riguardava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il ricorrente contestava la decisione di non riaprire il dibattimento. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva motivato il diniego ritenendo sufficiente il compendio probatorio già acquisito. In generale, il ricorso non si confrontava in modo specifico con le ragioni poste a base del rigetto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente reiterativi delle censure già proposte in appello e privi di specificità, perché non confrontati puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria, ha rilevato che il giudice di appello aveva comunque fornito una motivazione sul punto, reputando sufficiente il materiale probatorio già acquisito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 c.p.p.
a pena di inammissibilità
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, cioè il puntuale confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata; la riproposizione pedissequa dei motivi di appello integra difetto di specificità e comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confutare le argomentazioni con cui esse sono state respinte.
- La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata del provvedimento impugnato; il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta.
- La mera aggiunta di affermazioni assertive o apodittiche non sana la mancanza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando viene censurato il diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello, è necessario verificare che il giudice di merito abbia dato conto della non decisività degli elementi già acquisiti o della loro sufficienza probatoria; se tale motivazione è presente, la censura non è accoglibile in cassazione.
Come è indicizzato
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