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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33302/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

Il detenuto, ristretto presso un istituto penitenziario in regime ex art. 41-bis Ord. pen., aveva chiesto di poter acquistare al sopravvitto lievito e farina. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza, ritenendo non consentiti tali prodotti per ragioni di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo, giudicando illegittima la limitazione poiché non risultava dimostrato che l'uso e la cottura degli alimenti potessero determinare pericoli e perché la limitazione comportava un'ingiustificata disparità rispetto ai detenuti comuni degli istituti penitenziari continentali. Il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la casa circondariale hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'esercizio da parte del Tribunale di sorveglianza di poteri giurisdizionali non spettanti, in assenza di una lesione attuale e grave di diritti soggettivi; 2) la falsa applicazione del principio di non discriminazione, sostenendo che il raffronto avrebbe dovuto riguardare soltanto detenuti sottoposti alla medesima disciplina nello stesso istituto; 3) la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., per avere il Tribunale disconosciuto la finalità di sicurezza del divieto relativo a sostanze potenzialmente infiammabili. La Corte di cassazione non ha esaminato tali motivi nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile perché trasmesso a una casella PEC non compresa nell'elenco previsto dalla disciplina del processo penale telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione era stata trasmessa il 12 marzo 2026 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato alla casella tribsorv.sassari@giustiziacert.it, diversa da quella prevista dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, individuata in depositoattipenali.tribsorv.sassari@giustiziacert.it. La Corte ha inoltre accertato che il ricorso non era stato successivamente inoltrato alla casella corretta; il timbro apposto manualmente sul frontespizio dal Tribunale di sorveglianza non era idoneo a sanare il vizio. In applicazione dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 e del principio affermato dalle Sezioni Unite, l'invio a una casella PEC non inclusa nell'elenco determina l'inammissibilità, salvo il successivo inoltro tempestivo dalla casella errata a quella corretta, che nel caso concreto non risultava avvenuto. Non è stata pronunciata condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Nel regime transitorio del processo penale telematico, l'impugnazione trasmessa a una casella PEC non compresa nell'elenco previsto dal decreto del 9 novembre 2020 è inammissibile, anche se la casella è riferibile all'ufficio competente, salvo il successivo inoltro tempestivo dalla casella errata a quella corretta.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina dell'invio telematico a indirizzi PEC qualificati costituisce una restrizione prevedibile ex ante, non eccessivamente onerosa e non affetta da eccessivo formalismo, quindi compatibile con il diritto di accesso alla giustizia.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    La norma era richiamata nei motivi di ricorso con riferimento alla legittimità del divieto di acquisto di lievito e farina, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen.

    Le disposizioni erano invocate dall'amministrazione penitenziaria per sostenere la finalità di sicurezza del divieto, ma non sono state oggetto di scrutinio di merito.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio del processo penale telematico, l'impugnazione inviata a una casella PEC non inclusa nell'elenco ufficiale previsto dalla disciplina applicabile è inammissibile, anche quando la casella sia riferibile all'ufficio giudiziario competente a ricevere l'atto.
  • L'inammissibilità derivante dall'invio a una casella PEC errata può essere evitata soltanto se l'impugnazione viene inoltrata, nei termini di legge e con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione non autorizzata alla casella ufficiale prevista dall'elenco applicabile.
  • La verifica della rituale proposizione dell'impugnazione telematica può essere compiuta dalla Corte di cassazione anche d'ufficio sulla base della documentazione in atti.
  • L'apposizione successiva di un timbro manuale dell'ufficio giudiziario sul frontespizio dell'atto non sostituisce né sana il tempestivo inoltro alla casella PEC ufficiale.
  • La disciplina che impone l'utilizzo di specifici indirizzi PEC non contrasta, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, con il diritto di accesso alla giustizia ex art. 6 CEDU, poiché la restrizione è prevedibile, non impone oneri eccessivi e non integra un formalismo sproporzionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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