Cassazione Civile, Sentenza n. 25612/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IVA (importo complessivo circa € 440.965,00) relativo al periodo 2008, conseguente alla fusione per incorporazione della società "La Fara dei F.lli De Cecco di Filippo s.p.a." nella società incorporante. La ricorrente sosteneva che il credito era sempre risultante in bilancio e contabilità, che le dichiarazioni (della incorporata e della incorporante) formavano continuità e che la dichiarazione dell'incorporata dovesse essere considerata come manifestazione implicita di richiesta di rimborso o, comunque, come emendazione/integrazione formale della dichiarazione della incorporante; deduceva la rettificabilità della dichiarazione e l'applicabilità del termine prescrizionale decennale, contrastando l'applicazione del termine biennale di decadenza dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la posizione della società incorporata, che nella dichiarazione del 2007 aveva indicato il credito IVA come da utilizzare in compensazione (quadro RX), non configurava un'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso; pertanto, per il credito proveniente dall'incorporata si applica il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e non il termine prescrizionale decennale. Di conseguenza l'istanza di rimborso del 11 dicembre 2015 è stata ritenuta tardiva e la domanda rigettata. Analogamente il maggior importo residuo (differenza fra saldo complessivo contestato e credito esposto dalla incorporata) non è risultato oggetto di tempestiva manifestazione di volontà o di inserimento nelle liquidazioni infrannuali dall'incorporante, con applicazione della medesima decadenza biennale. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio e riconosciuto l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (ulteriore contributo unificato) al processo tributario; ha poi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 21
Il termine biennale di decadenza si applica quando non vi è stata una manifesta o inequivocabile richiesta di rimborso: l'istanza di rimborso tardiva dopo la comunicazione di compensazione è inammissibile per decadenza.
D.P.R. n. 633 del 1972
L'art. 38-bis e la compilazione dei quadri della dichiarazione IVA possono costituire manifestazione di volontà di ottenere il rimborso se il credito è indicato in modo inequivoco (campo per rimborso); l'art. 30 disciplina il rimborso dell'IVA nell'ultima dichiarazione dell'attività.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8
Disciplina l'emendabilità della dichiarazione e i termini per esercitare la detrazione: la dichiarazione è in linea generale emendabile ma il diritto ad emenda è soggetto ai termini specifici; la Corte ricorda limiti e condizioni all'utilizzo dell'istanza di rimborso come mezzo di correzione.
Codice civile
Richiamato per il principio della prescrizione decennale ordinaria: il diritto al rimborso, se ravvisabile come espresso nella dichiarazione come rimborso, è soggetto alla prescrizione decennale; ma non si applica se la manifestazione è solo di compensazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte ha ritenuto che la disciplina che prevede il raddoppio dell'importo del contributo unificato contenuta in tale comma abbia carattere eccezionale e sia da intendersi riferita al processo civile; ne è stata esclusa l'applicazione al processo tributario (riconoscimento d'ufficio dell'inapplicabilità).
Massime di principio
- La semplice indicazione di un credito IVA nella dichiarazione non equivale sempre a una richiesta di rimborso: occorre verificare se l'indicazione nel quadro dichiarativo esprima inequivocabilmente volontà di ottenere il rimborso (ad es. compilazione del campo per rimborso) o se sia invece volta alla compensazione; solo nel primo caso si applica la prescrizione decennale, nel secondo la decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992.
- In caso di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni) il credito IVA trasferito deve essere esplicitamente gestito dall'incorporante (inclusione nelle liquidazioni periodiche e/o indicazione chiara nelle dichiarazioni) per evitare la perdita del diritto per decadenza; l'iscrizione in bilancio e nei registri contabili è utile ma non sostituisce automaticamente la necessaria manifestazione formale di volontà ai fini dell'istanza di rimborso.
- La dichiarazione dei tributi è in linea di principio emendabile, ma l'emendabilità è soggetta ai termini previsti dalla normativa (dichiarazione integrativa, termini di decadenza): l'istanza di rimborso può emendare la dichiarazione solo se esercitata nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento.
- Quando il contribuente intende ottenere il rimborso dell'IVA è consigliabile indicarlo in modo inequivocabile nella dichiarazione (campi specifici) e/o presentare tempestiva istanza di rimborso o integrare le liquidazioni infrannuali, perché l'alternativa (segnalazione per compensazione) può far decorrere la decadenza biennale.
- Quanto ai costi processuali, la norma che dispone il raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002) è stata interpretata come riferita al processo civile e non applicabile al processo tributario: in sede di impugnazione tributaria non sempre è legittimo aumentare il contributo secondo quel comma.
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